Io prevederei due identificazioni, una in accordo con la normativa del Paese di provenienza e una - magari tra parentesi - in accordo con la normativa del Paese di arrivo.Pertanto, al fine di determinare il nome e il cognome della persona, essa prevede l’applicabilità della legge nazionale del soggetto (ex art. 1), anche nel caso in cui si tratti della legge nazionale di uno Stato non contraente (ex art. 2).
Faccio un esempio: la signora romena coniugata Madalina Constanta identificata in Italia come Madalina Surianu Constanta. Si tratterebbe di una signora romena figlia dei Surianu e coniugata con un Constanta.
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