silvia pd

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti! Vorrei sapere se per presentare un progetto per la realizzazione di parcheggi in un cortile, NON condominiale ma in COMPROPRIETA', che prevede inoltre l'eliminazione di aree verdi, servono le firme di tutti i comproprietari o sono sufficienti le firme di chi detiene la maggioranza della comproprietà.

Grazie

Silvia
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
penso che servano quelle di tutti. sia perchè togliereste le aree verdi deprezzando la proprietà degli altri, sia perchè un parcheggio creerebbe problemi per tutti.
 

cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
La comproprietà di un bene, da parte di tre o quattro proprietari è già un condominio e quindi si seguono le regole fissate per la gestione di un condominio.
 

raflomb

Membro Assiduo
La comproprietà di un bene, da parte di tre o quattro proprietari è già un condominio e quindi si seguono le regole fissate per la gestione di un condominio.

Non è esattamente così, occorrerà fare qualche distinguo:
Quote di partecipazione

Nella comunione le quote di partecipazione si presumono uguali, salva diversa disposizione del titolo.

Ciò vuol dire che se ci sono due proprietari ognuno sarà titolare di una quota che rappresenta il 50% della proprietà, se sono quattro il 25% e così via.

Nel condominio, invece, il diritto di ogni comproprietario sulle cose comuni è il frutto un rapporto di proporzione tra l’unità immobiliare di proprietà esclusiva e le cose comuni.

Tale rapporto di vale viene espresso in millesimi contenuti nelle così dette tabelle millesimali.

Solamente un diverso accordo può portare ad una diversa valutazione del valore delle proprietà esclusive rispetto alle parti condominiali.

Sostanzialmente, quindi, l’esatto contrario rispetto alla comunione.

Ripartizione delle spese

Nella comunione, salvo patto contrario, i comunisti saranno tenuti a partecipare in modo uguale alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune, laddove, invece, è risaputo, nel condominio la suddivisione in parti uguali è prevista solo in caso d’accordo tra tutte le parti cosicché in assenza di esso i costi dovranno essere ripartiti sulla base dei millesimi di proprietà.

Obbligazioni condominiali e per la comunione

Nel caso di comunione vige il principio di solidarietà (ognuno può pagare per tutti salvo rivalsa) mentre nel caso del condominio, le Sezioni Unite della Cassazione (n. 9148/08) hanno escluso la solidarietà delle obbligazioni in favore della parziarietà delle stesse (cioè ognuno paga per sé).

Amministratore

Nella comunione la nomina dell’amministratore è sempre facoltativa, nel caso del condominio, invece, è obbligatoria se i proprietari delle unità immobiliari sono più di quattro (art. 1129 c.c.)
 

Zio Felix

Nuovo Iscritto
Cortile in comunione

Non è esattamente così, occorrerà fare qualche distinguo:
Quote di partecipazione

Nella comunione le quote di partecipazione si presumono uguali, salva diversa disposizione del titolo.

Ciò vuol dire che se ci sono due proprietari ognuno sarà titolare di una quota che rappresenta il 50% della proprietà, se sono quattro il 25% e così via.

Nel condominio, invece, il diritto di ogni comproprietario sulle cose comuni è il frutto un rapporto di proporzione tra l’unità immobiliare di proprietà esclusiva e le cose comuni.

Tale rapporto di vale viene espresso in millesimi contenuti nelle così dette tabelle millesimali.

Solamente un diverso accordo può portare ad una diversa valutazione del valore delle proprietà esclusive rispetto alle parti condominiali.

Sostanzialmente, quindi, l’esatto contrario rispetto alla comunione.

Ripartizione delle spese

Nella comunione, salvo patto contrario, i comunisti saranno tenuti a partecipare in modo uguale alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune, laddove, invece, è risaputo, nel condominio la suddivisione in parti uguali è prevista solo in caso d’accordo tra tutte le parti cosicché in assenza di esso i costi dovranno essere ripartiti sulla base dei millesimi di proprietà.

Obbligazioni condominiali e per la comunione

Nel caso di comunione vige il principio di solidarietà (ognuno può pagare per tutti salvo rivalsa) mentre nel caso del condominio, le Sezioni Unite della Cassazione (n. 9148/08) hanno escluso la solidarietà delle obbligazioni in favore della parziarietà delle stesse (cioè ognuno paga per sé).

Amministratore

Nella comunione la nomina dell’amministratore è sempre facoltativa, nel caso del condominio, invece, è obbligatoria se i proprietari delle unità immobiliari sono più di quattro (art. 1129 c.c.)


Molto chiara la differenza tra comunione e condominio, adesso però mi sorge un dubbio, in un cortile con aia, forno, cisterna ed altre zone in comune all'inizio essendoci 2 comunisti, la comunione era a metà, 50% e 50%, successivamente uno dei 2 è deceduto e sono subentrati 4 eredi, variano le percentuali? Cioè la comunione è rimasta al 50% per l'altro comunista e 12,5% gli eredi del deceduto o diventa 100% diviso 5, quindi 20% per tutti?

Grazie per l'eventuale risposta
 

bartolini3

Membro Ordinario
Proprietario Casa
si dice che il terreno è in comproprietà e non in condominio, io credo che tale affermazione deve essere verificata nel rogito che ha dato origine al condominio. Secondo cosa dice il rogito la situazione può essere diversa.
 

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