A norma dell’art 1117 Codice civile, il cortile è soggetto di proprietà comune. Dunque, si procede al riparto delle spese seguendo il criterio generale dell’art 1123 Codice civile: “Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio (…) sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne (…)”.
Si sottolinea, nel caso specifico, la nullità di accordi verbali tra condomini.