tiziana78

Nuovo Iscritto
Sono in possesso di un atto redatto innanzi ad un notaio: trattasi di una quietanza liberatoria da oneri sociali con autentica di firma del soggetto che dichiara la liberazione in questione. L'atto de quo contiene il solo numero di repertorio (non il numero di raccolta: ciò significa che il notaio non è in possesso dell'originale, in quanto dei due originali uno lo ha consegnato alla parte liberata e l'altro all'AE per la registrazione. L'atto è del 1992 ed è stato registrato in quell'anno nella serie 02.
Ora, il mio cliente mi ha portato una fotocopia dell'atto (non ha l'originale probabilmente lo ha smarrito. Il notaio, tra l'altro è deceduto).
Sulla base di questo atto devo provvedere ad una annotazione a trascrizione in Conservatoria, ma ovviamente mi hanno richiesto una copia conforme all'originale.
Trattandosi di un atto privo di numero di raccolta, in archivio notarile mi hanno comunicato di avere solo un estratto nel libro del repertorio del notaio.
Deduco che ad oggi uno dei due originali sia depositato presso l'Agenzia delle Entrate.
All'AE mi hanno comunicato che non hanno il potere di rilasciare una copia conforme all'originale dell'atto che risulta depositato presso i loro uffici, in quanto atto pubblico.
A me sembra strano: il potere di rilasciare copia conforme all'originale spetta a chi detiene l'originale dell'atto. Tanto più se si considera che non è un atto con numero oltre che di repertorio anche di raccolta. Solo in quest'ultimo caso l'AE può rifiutarsi e legittimamente, in quanto si tratterebbe di un atto il cui originale è depositato presso il notaio (l'unico legittimato a rilasciare copia conforme).
Può l'AE rifiutare il rilascio della copia conforme all'originale dell'atto da me richiesto?
Anche perchè la gentilissima dipendente dell'AE con cui ho parlato mi ha detto che loro potrebbero avere una semplice copia o fotocopia dell'atto.
Ma è mai possibile che in sede di registrazione l'AE possa ritenere sufficiente una fotocopia?La disciplina sull'imposta di registro e sulle modalità di registrazione parla di originale dell'atto, non di copia.
A questo punto, laddove la risposta sia negativa ho intenzione di formalizzare una istanza all’AE affinché quest’ultima trasmetta l’originale in loro possesso all’archivio notarile distrettuale. Ciò in quanto l’archivio notarile detiene anche gli atti che l’AE è tenuta a trasmette dopo dieci anni dalla registrazione. Cosa che l’AE non ha fatto.
Qualcuno è in grado di dirmi se le mie deduzioni sono giuste o sbagliate?
Ringrazio in anticipo tutti coloro che risponderanno al mio quesito.
 

Fausto1940

Membro Attivo
Proprietario Casa
si tratta effettivamente di un atto pubblico (in questo caso il rilascio della copia è obligatorio) o di un scrittura privata autenticata ("..avendo le parti rinunciato con il mio consenso alla presenza di testimoni....") la cui copia può essere richiesta -per quanto mi risulta - solo dagli interessati o eventuali loro eredi?
 

tiziana78

Nuovo Iscritto
Che sia un atto ricevuto da un notaio, non c'è dubbio. In sostanza l'AE ritiene che poichè è un atto pubblico (intendendo per tale qualsivoglia atto ricevuto da un notaio), mi negano il rilascio della copia conforme all'originale sulla base del fatto che l'originale, appunto, è presso il notaio. In realtà non è così, perchè l'atto in mio possesso è stato redatto innanzi al notaio ed è stato emesso in duplice originale: uno consegnato al cliente "liberato" e l'altro depositato dal notaio all'AE per la registazione. Il notaio dopo la registrazione e lasciando presso l'AE l'altro originale, ha consegnato l'altro originale in suo possesso alla parte (comunque è una scrittura privata autenticata).
Dalle mie indagini ho rilevato che non tutti gli atti notarili devono essere conservati dal notaio: e tra questi a norma dell'art. 72 della legge notarile, vi è proprio la scrittura privata autenticata.
Art. 72 legge notarile.
L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi e` stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando decorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi bastera` che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.
Le scritture private autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti restituite alle medesime. In ogni caso pero` debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.

Anche all'archivio notarile mi hanno confermato ciò.
A questo punto DEVONO rilasciarmi copia conforme all'originale depositato presso di loro. Non possono vantare alcuna scusa in merito. Sennò chiederò di parlare con il Direttore dell'AE e poi vediamo chi la vince.
Io agisco in nome e per conto della parte liberata/interessata: dunque su questo non ci sono problemi. E' ovvio che se fossi stata una perfetta estranea non avrei potuto neppure avanzare una richiesta del genere: solo le parti delle scritture private possono farlo.
Il problema è ben altro, purtroppo...al momento di protocollare la mia richiesta, allo sportello mi hanno detto - testuali parole - "non lo so se posso accettare tale richiesta, perchè qui ognuno la vede in modo diverso sulla possibilità di rilasciare copie di un atto registrato nella serie 02".
Ma che risposta è? Se vado allo sportello giusto e nel giorno giusto, me la rilasciano; se per assurdo vado in un giorno in cui l'operazione mi dovrà essere fatta da un altro addetto al servizio che la vede in modo diverso, la mia richiesta non verrà accettata.
Il principio di applicazione delle norme e dei rapporti con l'utenza pubblica non dovrebbe essere univoco?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
si tratta effettivamente di un atto pubblico (in questo caso il rilascio della copia è obligatorio) o di un scrittura privata autenticata ("..avendo le parti rinunciato con il mio consenso alla presenza di testimoni....")
La presenza dell'inciso "avendo le parti rinunciato con il mio consenso alla presenza di testimoni" non può certamente essere presente in una scrittura privata autenticata. Ma, eventualmente, solo in un atto pubblico.
 

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