Giovanni Bertolino

Membro Attivo
Buongiorno a tutti,
Ho bisogno cortesemente di chiederVi un chiarimento riguardo la copertura assicurativa del condominio dove ho acquistato il mio appartamento.
Il condominio e' composto da N° 6 appartamenti ,non esiste un amministratore , ma a rotazione annuale ci si fa' incarico per proprietario o inquilino a mantenere i conti. La cosa strana e' che non esiste un'assicurazione dello stabile. Io ho provveduto ad effettuarne una personale con L'INA " CASA DOLCE CASA " Dove nel contratto e' prevista la copertura per incendio, scoppio ,cortocircuiti,danni stabile etc...Ma in caso cadesse una tegola , un comignolo o altro che fa' parte della comunita' dei sei appartamenti come avvine la copertura in caso di danni a terzi? Io sarei coperto solo per i miei millesimi? Un secondo quesito e' l'antennista . Essendoci sul tetto un'antenna centralizzata che deve essere manutenzionata ed adeguata al digitale terrestre. L'antennista deve andare sul tetto dove la camminata e' garantita senza appoggi e sicurezze solo dalle tegole spioventi. Chi e' il responsabile in caso di incidente . Solo l'antennista o anche chi gli ha permesso di andare sul tetto? Grazie a tutti voi.
Giovanni Bertolino
 

Alessia Buschi

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Professionista
Ciao,
Ti consiglio di provvedere ad una assicurazione completa del fabbricato, fatti fare diversi preventivi che riguardano ogni genere di causa come per esempio, la ricerca del guasto che, in caso di un eventuale infiltrazione, l'assicurazione pagherà il tecnico che appurerà dove si trova effettivamente la perdita, la caduta accidentale di tegole, ecc. perchè comunque è il condominio in qualità di custode che ne risponde "quasi" sempre.
Non cercate solo il risparmio, ma guardate bene tutte le clausole di copertura. :daccordo:
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
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Professionista
In questo caso le responsabilità, sono "quasi" sempre addossabili al condominio. Se c'è un intervento sul tetto e l'antennista non si adopera per la sua messa in sicurezza, è il condominio stesso che non può farlo salire sul tetto sino a quando non si sono adoperate tutte le misure di sicurezza. Ricorda che l'art. 2051 cc stabilisce che il custode del fabbricato è il condominio stesso e lui deve provvedere che non ci siano incidenti di sorta.
Nella scelta dell'assicurazione provvedete anche per queste eventualità.
 

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