Come una rondine non fa primavera, cosi' una sentenza non è il dogma , ma
personalmente concordo con i Giudici.
Sulla questione : sentenza del Tribunale di Genova, relativa ad un caso del tutto simile (ossia se l 'ordine del giorno dovesse indicare analiticamente gli argomenti oggetto di trattazione tal che i condomini fossero compiutamente edotti circa l'argomento all' o. d.g. ) stabiliva che era onere di parte attrice (del condomino attore ) chiedere all'amministratore, nel tempo intercorrente tra l'avviso di convocazione e la data dell'adunanza, di poter visionare la documentazione relativa agli argomenti da trattare. D'altra parte, secondo i giudici, la previsione del termine di gg. 5 tra l'avviso di convocazione e la data dell'assemblea ha proprio lo scopo di consentire al condomino di partecipare consapevolmente all'assemblea, documentandosi sugli argomenti da trattare e richiedendo eventualmente all'amministratore l'esibizione della documentazione ritenuta necessaria a tale fine
(Trib. Genova 8 febbraio 2012): in sintesi gli allegati non sono necessari (n.d.r. : salvo diversa indicazione del regolamento condominiale ).
personalmente concordo con i Giudici.
Sulla questione : sentenza del Tribunale di Genova, relativa ad un caso del tutto simile (ossia se l 'ordine del giorno dovesse indicare analiticamente gli argomenti oggetto di trattazione tal che i condomini fossero compiutamente edotti circa l'argomento all' o. d.g. ) stabiliva che era onere di parte attrice (del condomino attore ) chiedere all'amministratore, nel tempo intercorrente tra l'avviso di convocazione e la data dell'adunanza, di poter visionare la documentazione relativa agli argomenti da trattare. D'altra parte, secondo i giudici, la previsione del termine di gg. 5 tra l'avviso di convocazione e la data dell'assemblea ha proprio lo scopo di consentire al condomino di partecipare consapevolmente all'assemblea, documentandosi sugli argomenti da trattare e richiedendo eventualmente all'amministratore l'esibizione della documentazione ritenuta necessaria a tale fine
(Trib. Genova 8 febbraio 2012): in sintesi gli allegati non sono necessari (n.d.r. : salvo diversa indicazione del regolamento condominiale ).