sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Il nostro condominio ha un contenzioso con una impresa di costruzioni.
Siamo al dunque e l'amministratore ha convocato l'assemblea con il seguente ordine del giorno

Contenzioso XYZ Stato della vertenza; disamina e deliberazioni su comuncazione dello Studio legale nostro difensore
senza allegare la comunicazione.
Gli ho fatto notare con una email che senza conoscere previamente il contenuto della comunicazione la convocazione era incompleta .
Fra l'altro chi non può partecipare di persona non può dare una delega per decisioni che richiedono la conoscenza de contenuto del documento .
Mi ha risposto che , sentito il legale, ha deciso di ilustrare il documento in assemblea
Che faccio, abbozzo ? Io non posso andare per il parkinson
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Prima di arrivare a tanto, spedisci un'altra email in cui gli rompi le uova nel paniere. Devi essere portato a conoscenza già fin da ora del documento. Potrebbe darsi che l'amministratore non voglia pubblicizzare prima per motivi insondabili ora, ma spedirtela in via privata come email potrebbe essere una valida richiesta.
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
ho fatto una cosa similare. Gli ho fatto visita senza preavviso, l'ho trovato solo e gli ho chiesto gentilmente di darmene una copia. Ha capito e me l'ha data chiedendomi di non farla vedere in giro. Non mi sono imegnato ma a questo punto a me va bene così
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
A mio parere il punto all' ordine del giorno è chiaro e sufficiente (non serve profondersi in spiegazioni ed allegati), basta che sia chiaro di che cosa si andrà a discutere nel luogo deputato allo scopo che è la assemblea. Documenti a supporto sono sempre reperibili presso l'ufficio dell' AC

In caso la mia opinione non sia condivisa bisognerà attendere che venga recapitata . La giurisprudenza (Cassazione 5 gennaio 2000, n. 31), poiché il vizio relativo alla mancata indicazione di un punto all'ordine del giorno costituisce vizio relativo alla procedura di convocazione dell'assemblea, esso deve essere considerato soggetto solo ad annullabilità e non anche a nullità della delibera, con la conseguenza che quest'ultima deve essere impugnata nei trenta giorni di cui all'articolo 1137 del Codice civile. In mancanza, la delibera dovrà ritenersi valida ed efficace.
 

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