Alessia Buschi

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Questo Busta55 non l'ha specificato e l'ho posta anche io come domanda, ma non ha risposto. Ho supposto che l'abbia indetta l'amministratore, ma comunque le cose non cambiano, se i condomini vogliono revocare il mandato al'amministratore, lo faranno alla prossima assemblea conteggiando bene i millesimi.
 

condobip

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Non c'è nessun dilemma, non esiste la nomina di un amministratore nuovo senza la revoca con le giuste maggioranze di quello vecchio..
Stà proprio quì il dilema quale vale come ULTIMA volontà dell'assemblea Sovrana la non revoca dell'amministratore in carica oppure (ripeto, errando per eccesso dell'assemblea) proseguendo nella nomina del successore?
Mi scuso con tutti, ma situazioni del genere non ne ho mai viste e non credo ci siano Pronunce e/o Sentenze in questo caso, però suppongo, ma è un mio parere personale che l'assemblea è sovrana, per cui vale l'ultima decisione in ordine cronologico, ossia la nomina del nuovo amministratore.
Se esistono pronunce e/o Sentenze contrarie ne prenderò atto.
A me pare che un'assemblea autoconvocata a norma art 66 Disp. att. cc risolverebbe tutto in breve tempo
Ripeto hanno fatto un papocchio ....
 

Alessia Buschi

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cc art. 1136 4°comma - Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
cc art 1136 2° comma - Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
L'art. 1136 cc è inderogabile e se avete nominato un successore con maggioranze inferiori la delibera risulterà con molta probabilità nulla, e l'amministratore ancora in carica sarà sempre quello di prima e non quello che avete erroneamente nominato con maggioranze inferiori a quanto prescritto.

Condobib, l'hai scritto tu stesso. L'art. 1136 è inderogabile, non si può nominare un nuovo amministratore se prima non è stato verbalizzato o le sue dimissioni o la revoca da parte dell'assemblea.

Se la revoca è avvenuta con vizio, quindi senza le dovute maggioranze, la nomina del nuovo è nulla.
 

adimecasa

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ma se il vecchio amministratore ha convocato lui l'assemblea e non avendo la maggioranza come a fatto a dare l'incarico al nuovo se non aveva la maggioranza ne dei presenti ne dei votanti, per mancacza di nr. legale????:daccordo:
 

Alessia Buschi

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Busta55 nel post n° 6 ha scritto:
L'ammin. vecchio è stato revocato con con meno di 500 mill. quello nuovo nominato con più di 500 mill. è curioso ma è così.

Quindi, siccome non ha specificato se l'assemblea è stata convocata dall'amministratore o per autoconvocazione da parte dei condomini, si suppone che durante la votazione per la revoca dell'amministratore, o l'amministratore stesso o i condomini abbiano conteggiato male i millesimi senza rendersene conto, votando successivamente per un nuovo amministratore.

Successivamente quando l'amministratore si è accorto dell'errore, ovviamente ha deciso di convocare una nuova assemblea per dipanare gli errori commessi o da lui o dai condomini.
 

condobip

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Condobib, l'hai scritto tu stesso. L'art. 1136 è inderogabile, non si può nominare un nuovo amministratore se prima non è stato verbalizzato o le sue dimissioni o la revoca da parte dell'assemblea.

Se la revoca è avvenuta con vizio, quindi senza le dovute maggioranze, la nomina del nuovo è nulla.
Ma chi ha detto che prima di nominare un nuovo amministratore è necessaria la revoca del precedente? (l'art. 1136 cc non dice questo)
Ovvero se non c'è revoca, chi o cosa impedisce la nomina di un successore? Dove è vietato?
Secondo me, ripeto nel caso di NON revoca, non si doveva procedere alla nomina di un successore, purtroppo questo è stato fatto, in quanto non vietato da nessuna norma, ed il risultato ultimo è stato quello che l'assemblea Sovrana ha nominato un altro amministratore.
Se qualcuno dissenziente può nei termini dell'art. 1137 cc adire all'A.G. per ribadire i propri diritti così la vedo io.
Oppure tutta la questione si risolve in una nuova assemblea (sovrana), risparmiando soldini per cause e diatribe inutili
 

Alessia Buschi

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Scusa Condobib, ma come si fa a nominare un nuovo amministratore se prima non si revoca l'attuale. In tutte le convocazioni d'assemblea che riguardano questo punto, a fine mandato sull'ordine del giorno si scrive: REVOCA/NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE. Se non c'è una revoca ufficiale scritta sul verbale d'assemblea, la nomina del nuovo è impugnabile.
 

condobip

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Scusa Condobib, ma come si fa a nominare un nuovo amministratore se prima non si revoca l'attuale. In tutte le convocazioni d'assemblea che riguardano questo punto, a fine mandato sull'ordine del giorno si scrive: REVOCA/NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE. Se non c'è una revoca ufficiale scritta sul verbale d'assemblea, la nomina del nuovo è impugnabile.
Non credo sia così, infatti è sufficiente che ci sia una maggioranza per la nomina di un successore, la quale preclude automaticamente una maggioranza superiore al mantenimento della fiducia al precedente, ovvero non ci possono essere ne esistere due maggioranze contrapposte nella stessa sessione assembleare, ovvero o si vota per l'amministratore in carica, oppure per quello candidato, chi ha più voti e raggiunge la maggioranza prevista dall'art 1136 cc (inderogabile) prende la gestione e l'amministrazione del condominio.
Solo nel caso in cui il neo candidato non raggiunga il quorum del 2°c. art. 1136 cc quello attualmente in carica conserverà la gestione del condominio
Ossia non è possibile la contemporanea gestione di due amministratori, quello non revocato e quello regolarmente nominato
Ripeto, l'errore è stato nel continuare nella votazione per il neo amm.re che a quanto pare ha raggiunto il quorum necessario alla nomina.
 

Alessia Buschi

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Atribuzioni dell'amministratore uscente fino alla sua sostituzione con la nomina di altro amministratore
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile , Sentenza 18 marzo 2010, n. 6555


Là dove, nei condominii composti di almeno cinque condomini, l'amministratore assume la qualità di organo stabile e necessario, anche quando sia scaduto, dimissionario o non rinnovato nell'incarico, continua a svolgere ad interim le sue funzioni, salvo che sia stato revocato per giusta causa, finchè l'assemblea o l'autorità giudiziaria non ne nomini un altro al suo posto: e ciò non per l'ultrattività dell'investitura prodotta dal precedente atto di nomina, ma per l'esigenza di assicurare la continuità della funzione assicurata dall'organo.
 

Alessia Buschi

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Che poi non capisco il problema, se i condomini vogliono revocarlo, alla nuova assemblea provvederanno a farlo stando più attenti alla conta dei millesimi. :daccordo:
 

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