franco1063

Membro Attivo
Proprietario Casa
buongiorno
dopo un assemblea condominiale un condomino mi richiede oltre il verbale copia del registro presenze, copia delle deleghe conferite registro delle votazioni relative a ciascun deliberato, la copia della documentazione riguardante la consegna della convocazione distinta raccomandate postali, distinta consegna a mano convocazione per PEC e fax e l'elenco dei condomini. il condomino che fa questa richiesta era presente in assemblea.
domando sono tenuto a fornire tutta questa documentazione oltre il verbale.
il condomino presente ma dissenziente può impugnare le delibere al posto di uno assente che non abbia ricevuto la convocazione per mancato recapito perché si è trasferito??
grazie
 

franco1063

Membro Attivo
Proprietario Casa
dato che non lo sà vuole tutti questi documenti per trovarlo il motivo. la domanda è devo fornirgli tutti questi documenti oltre il verbale???
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
secondo me le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate solo da chi non ha ricevuto la comunicazione nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Chi non ha ricevuto la comunicazione ma si è presentato, è stato registrato tra i presenti ed ha anche votato non può recriminare.
Oppure anche dai presenti se qualcuno avesse rastrellato un numero di deleghe superiore a quello previsto dal R.di C. o dalla recente legge.
Ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 5, delle disposizione di attuazione del codice civile, “Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.
Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”. Se lo facesse l'assemblea può essere impugnata ai sensi dell’art. 1137 c.c.
Ad esempio se un condominio è composto da 21 condomini ogni condomino potrà rappresentare al massimo 4 persone, purché i millesimi ad esse riferibili non sono più di 200.


E se ci sono più deleghe con la medesima data e senza orario o più deleghe senza alcun riferimento temporale? A questo punto il presidente dovrebbe escluderle tutte perché non può preferire la partecipazione di un condomino piuttosto che di un altro, magari privilegiando millesimi o indicazioni di voto.
Fonte Deleghe in eccesso: come comportarsi se si verifica che un condomino ne ha prese più del consentito?
www.condominioweb.com
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
domando sono tenuto a fornire tutta questa documentazione oltre il verbale.
il condomino presente ma dissenziente può impugnare le delibere al posto di uno assente che non abbia ricevuto la convocazione per mancato recapito perché si è trasferito??
secondo me le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate solo da chi non ha ricevuto la comunicazione nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Chi non ha ricevuto la comunicazione ma si è presentato, è stato registrato tra i presenti ed ha anche votato non può recriminare.

Non sei tenuto a spedire nemmeno il verbale ai presenti...ma a qualsiasi condòmino devi permettere "libera consultazione" a qualsiasi documentazione condominiale e/o, su richiesta, fornire copia a pagamento.

L'impugnazione di una delibera per mancata ricezione della convocazione può essere fatta non solo dal diretto interessato ma anche da qualsiasi dissensenziente o astenuto perchè così dispone l' Art. 66 DACC al comma
III. L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati.

L'onere della "prova" adesso spetta a chi contesta il mancato avviso...ma se si è omesso la spedizione perchè l'indirizzo è sconosciuto è più che palese chi sia in difetto.

Giurisprudenzialmente è assodato che tale "vizio" consente la sola "annullabilità" delle delibere prese e su questa premessa il termine scadrà entro 30 gg per il condòmino contestatore ma presente....e dallla ricezione del verbale per chi era assente.
 

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