Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Comunque, il soggetto è di un' arroganza infinita e crede di essere immune da qualsiasi legale. Però agli schiaffoni, credo che non sia lo stesso. ....
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Non voglio tediarla, ma se posso permettermi di darle qualche consiglio, nelle more della decorrenza dei termini (10gg) farei contattare " l'arrogante " da un legale.
Quantomeno per portarlo a conoscenza della irremovibilità della decisione presa dal condominio e della volontà dello stesso di procedere anche in via giudiziale, qualora ve ne fosse la necessità.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se convoco l' assemblea senza conoscere tutti i recapiti dei condomini è quindi con ampie possibilità di "saltarne" qualcuno, non presto il fianco ad una impugnazione e conseguente invalidamento?

Infatti se rileggi ho espresso lo stesso concetto.
Ma "offrire il fianco" non significa che poi tal cosa (impugnazione) accada.

Solo tu puoi "avere il polso" della situazione...e sapere se l'assenteismo sia indice di noncuranza o volontà nel lasciare le cose invariate (fedeltà, compiacenza/soddisfazione all'/dell'attuale amministratore)
 
Ultima modifica:

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
E' essenziale, prima di inviare la lettera di revoca all'amministratore in carica, aver contattato un nuovo amministratore

Quale passo di Legge stabilisce tal cosa?

Allora un Condominio di 6 persone che aveva amministratore secondo Legge pre-riforma...poi non potrebbe più rinunciare a tale figura e optare per l'autogestione.

La revoca dell'amministratore uscente e la nomina del sostituto dovranno avvenire contestualmente

Se si provvede ad una nuova nomina non serve la revoca (che diviene automatica) e in ogni caso ancora nessuna Legge impone la "contestualità".
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
La nomina di un nuovo amministratore deve avvenire nella legalità totale. Tuttavia, vi evidenzio la Sentenza n. 4806/2005: ricercagiuridica .com/sentenze/index.php?num=1338 In particolare questo passaggio: Inoltre, «mentre le cause di nullita’, afferendo all'oggetto, raffigurano le uniche cause di invalidita’ riconducibili alla "sostanza" degli atti, alle quali l'ordinamento riconosce rilevanza e, costituendo vizi gravi, non sono soggette a termine per l'impugnazione; invece «sono inficiate da un vizio di forma le deliberazioni quando l'assemblea decide senza l'osservanza delle forme procedimentali stabilite dalla legge per assicurare la partecipazione di tutti i condomini alla formazione della volonta’ collettiva per gestire le cose comuni» e, attenendo al procedimento di formazione, producono un vizio non grave che, se non fatto valere nei termini prescritti, non inficia gli atti .
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
L'amministratore non confermato o revocato dall'assemblea condominiale rimane in carica ad interim fino alla nomina di un nuovo amministratore.
Egli ha il diritto e dovere di compiere tutte le azioni necessarie al funzionamento del condominio: pagare le bollette, far eseguire le riparazioni necessarie, riscuotere le quote, ecc.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
È quindi necessario che, quando non si intenda confermare, o si desideri revocare l'amministratore, si provveda a portare in assemblea il o i nominativi del nuovo amministratore, che dovrà essere votato dall'assemblea, con le maggioranze previste dal Codice: ½+1 degli intervenutie almeno ½ del valore millesimale, sia in prima, che in seconda convocazione. Finché l'assemblea non raggiunge questa maggioranza, il vecchio amministratore è tenuto a svolgere il mandato per il condominio, e naturalmente, a ricevere il compenso pattuito in sede di nomina.
Si veda anche a tal proposito, Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1993, n. 3588.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto