Forse lei fa riferimento alla teoria del rinnovo automatico, la quale è tuttavia legata all'idea, non tramutata in legge, dell'aumento a due anni dell'incarico dell'amministratore di condominio, del resto, è evidente che non c'è molta differenza tra l'affermazione secondo la quale la durata dell'incarico è biennale o l'affermazione secondo la quale la durata dell'incarico di amministratore è di un anno automaticamente rinnovato di un altro anno. Escluso che si possa parlare di rinnovo "automatico", (manca un qualsiasi riferimento normativo in tal senso: manca la locuzione "automatico"), occorre valutare se sia possibile logicamente (e giuridicamente) parlare, in qualche modo, di un rinnovo automatico "tacito" (cioè non espresso), ma, soprattutto, occorre valutare se il metodo assembleare è stato abrogato dal legislatore a favore di un rinnovo "automatico" tacito (non espresso).
Ora, preso atto che la legge non parla di rinnovo automatico in modo espresso, ma si riferisce solo ad un generico "rinnovo", allora, occorre sottolineare che il rinnovo dell'incarico (conferma dell'incarico) o la nomina ex novo non sono due situazioni diverse tra loro, anzi, si tratta sempre della medesima vicenda: l'attribuzione di un incarico per un certo periodo di tempo (l'unica differenza tra rinnovo, conferma o nomina ex novo è data dal fatto che nel rinnovo della carica o nella conferma dell'incarico si è in presenza di un soggetto che è già titolare dell'ufficio e, dopo, il rinnovo continuerà la sua attività, al contrario, in caso nomina ex novo si avrà una sostituzione di un soggetto ad un altro nell'incarico). Se il rinnovo (o la conferma) e la nomina non sono fattispecie diverse tra loro è evidente che anche il rinnovo presuppone un'espressa manifestazione di volontà dell'assemblea, emessa dopo una specifica convocazione sull'argomento.