Comunque l'amministratore non può convocare direttamente in 2° convocazione, anzi sarebbe assurdo (e impugnabile essendo nulla) e incompatibile perchè si tratterebbe sicuramente di una 1°, perchè la seconda significa senza ombra di dubbio che deve esserci almeno una 1°, magari dichiarata deserta, per questo motivo, molti amministratori prevedono che la prima sia convocata in orari assurdi, alle ore 23.59 (p.es) e la seconda, che deve svolgersi almeno il giorno dopo e non otre 10 (dalla 1°).
In tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida. (Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1996, n. 3862)
In tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida. (Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1996, n. 3862)