Ciao,
No, non è necessario.
Ricordate che anche l'autoconvocazione da parte dei condomini, ha le stesse regole della convocazione da parte dell'amministratore.
Quindi, è sempre meglio la raccomandata, affinchè nessuno può dire di non aver ricevuto la convocazione, la ricezione deve avvenire almeno 5 giorni prima dell'assemblea. Indicare il giorno, l'ora e il luogo, sia della 1° che dell'eventuale 2° convocazione.
Inserire correttamente l'ordine del giorno con:
1) Revoca e nomina nuovo amministratore;
2) Altri argomenti se ne avete;
3) Varie ed eventuali.
Nominare il Presidente ed il segretario, far firmare a tutti i presenti il verbale indicando le eventuali deleghe e gli assenti, se non lo avete, in quanto in possesso dell'amministratore, è sufficiente stilare il verbale su un foglio qualsiasi.
Importante, affinchè la revoca dell'amministratore sia effettiva, deve esserne nominato un altro, altrimenti resterà in carica il precedente.
Art. 1136 (Costituzione dell' Assemblea e validita' delle deliberazioni)
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.