uva

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è vietato:
Ospitare estranei
Questa clausola è sicuramente nulla, come avevamo già chiarito in questo thread:

Che io sappia, c'è solo un'eccezione.

Per il contratto concordato di locazione parziale stipulato in base all'Accordo Territoriale di Torino (che è possibile solo in caso di convivenza tra locatore e conduttore/i) il modello da adottare contiene la seguente clausola:

La porzione di immobile oggetto del presente contratto deve essere esclusivamente destinata ad uso di civile abitazione del conduttore con espresso divieto, anche per brevi periodi, di ospitare altre persone nella stanza o negli spazi di uso comune.
E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato ad altri la stanza a lui assegnata, né potrà fare utilizzare ad altri gli spazi comuni, la cucina in condivisione ed il servizio igienico, pena la risoluzione del contratto.
 

basty

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Ecco: non capisco. La clausola è vietata, ma basta sia inclusa in un contratto tipo territoriale, e la clausola diventa lecita.

Ridicolo
 

uva

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Quel particolare tipo di contratto concordato a Torino è stato studiato e reso possibile dai Sindacati dei proprietari e degli inquilini per regolamentare la convivenza tra il locatore e il conduttore nella stessa abitazione.
Si tratta di una forma di locazione/ospitalità a cui viene riconosciuta un'utilità sociale, rispettando i valori citati in quella sentenza (puoi leggerne un estratto nel post n. #2 di Ollj nel thread che ho linkato).
Il divieto per il conduttore di ospitare a sua volta degli estranei non calpesta i valori che la Cassazione intende tutelare.
 

basty

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Quel particolare tipo di contratto concordato a Torino
Non ho sufficiente competenza giuridica per valutare se quel contratto torinese, sia in contrasto con i valori citati dalla sentenza cui ti riferisci.
Ma "a naso" direi che non trovo giustificazioni al fatto che in un comune contratto quella clausola sia considerata nulla, ed in quello sia ammessa.
Non vedo differenze logiche. O può ospitare sempre, o non può.

Ma non è la prima volta che ci troviamo in disaccordo: tu a volte mi sembri "più realista del Re" (come si diceva una volta); per me le norme devono avere una logica comprensibile, condivisibile e costante. Quando esplicitamente vengono fatte eccezioni, mi confermo nell'idea che sia oltre che normale, doveroso evidenziare e criticare imposizioni che eccedono la libera contrattazione delle parti, e travalicano i diritti di una parte.

In particolare, se pensiamo ad un contratto in cui si affittano singole camere, e si ipotizza una coabitazione tra estranei, che va tutelata.

Ed il testo torinese per me ha già due caratteristiche di singolarità (da te citate), che appaiono arbitrarie, non essendo contemplate a livello nazionale: la coabitazione col proprietario, e adesso la esclusione alla ospitalità.

Che poi possano anche essere condivisibili, mi trovano d'accordo. Ma che siano "obbligatorie".... è altro paio di maniche.
 

uva

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per me le norme devono avere una logica comprensibile, condivisibile e costante.
Però chi non comprende o non condivide le norme non è autorizzato a vìolarle.
"Provare" a scrivere delle clausole nulle sperando che l'irregolarità non venga rilevata, a mio parere è un comportamento scorretto da evitare. Anche se il conduttore firmando il contratto le accetta e durante la locazione non le contesta.

Per chi preferisce la libera contrattazione esiste il contratto abitativo 4 + 4, che comunque ha dei limiti imposti dalla legge.

Chi invece sceglie i contratti concordati, per usufruire delle relative agevolazioni fiscali, sa che le regole da seguire dipendono in gran parte dall'Accordo Territoriale.
Ogni Accordo Territoriale è a sua volta frutto di una libera contrattazione tra le parti (Organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini) che individuano condizioni contrattuali che tengano conto delle specificità del mercato delle locazioni nell'area torinese e si pongono i seguenti obiettivi: ...(l'elenco degli obiettivi si può leggere a pag. 2 dell'Accordo torinese)

Per me è una cosa positiva e ritengo che i Sindacati dovrebbero impegnarsi di più, anche con riferimento alle leggi emanate dal Parlamento, per tutelare gli interessi delle categorie che rappresentano.
 

uva

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fallo presente alle organizzazioni firmatarie dell'Accordo di Torino.
Ti risponderebbero di informarti, se sei realmente interessato all'argomento.
Leggendo gli artt. 4 e 4 bis l. 431/1998, la Convenzione nazionale di cui all'art. 4, c. 1 e l'Accordo integrativo siglato in attuazione a quello territoriale.
Non ho altro da aggiungere.
 

basty

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Non ho altro da aggiungere.
Al solito ti piace avere l’ultima parola.
Ma hai capito male: mi riferivo ala sentenza citata da Ollj.
I principi lesi o valgono per tutti, o qualcosa non torna. (Diritto di ospitalità).
Quindi l’eccezione TO che tu giustifichi , secondo me non è giustificata: ma giustifica il nostro OP nel prevedere nel suo contratto il medesimo divietò.
Credo abbiamo chiarito entrambi il rispettivo punto di vista
 

uva

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basty

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Apprezzo il tuo collage “divertente”, ma non hai affatto argomentato le tue certezze
Mi piace partecipare alle discussioni motivando i miei interventi anche con riferimenti legislativi. Approfondendo la materia c'è sempre qualcosa da imparare.
Anche a me: difatti ho imparato che a Torino valgono clausole che normalmente sono nulle.
E
non trovo TUE giustificazioni al fatto che in un comune contratto quella clausola sia considerata nulla, ed in quello di TORINO sia ammessa.
Non vedo differenze logiche. O SI può ospitare sempre, o non SI può.
Confermo: trovo ridicola tale doppiezza. E non “a naso”: difetta di logica
 

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