Questa clausola è sicuramente nulla, come avevamo già chiarito in questo thread:è vietato:
Ospitare estranei
Locazioni abitative: è nullo il divieto di ospitalità non temporanea
Ho letto che secondo una sentenza della Cassazione (n. 14343 del 19/06/2009) e in base alla giurisprudenza, è nulla la clausola dei contratti di locazione che prevede il divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico del conduttore. Ciò significa che...
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Che io sappia, c'è solo un'eccezione.
Per il contratto concordato di locazione parziale stipulato in base all'Accordo Territoriale di Torino (che è possibile solo in caso di convivenza tra locatore e conduttore/i) il modello da adottare contiene la seguente clausola:
La porzione di immobile oggetto del presente contratto deve essere esclusivamente destinata ad uso di civile abitazione del conduttore con espresso divieto, anche per brevi periodi, di ospitare altre persone nella stanza o negli spazi di uso comune.
E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato ad altri la stanza a lui assegnata, né potrà fare utilizzare ad altri gli spazi comuni, la cucina in condivisione ed il servizio igienico, pena la risoluzione del contratto.