La frase "sulla base dell'applicazione dei criteri e dei parametri stabiliti dalla normativa vigente in materia" non vuol dire assolutamente nulla, o almeno non si riferisce esplicitamente agli accordi provinciali, pertanto il canone è da considerarsi A LIBERA CONTRATTAZIONE e penso che nessun giudice emetterebbe una sentenza che costringesse il proprietario a restituirti parte del canone.
Oltre a tutto dovresti fargli una causa e i costi della causa supererebbero certamente l'eventuale rimborso.
Anche per quanto riguarda la trattenuta della cauzione sono d'accordo con teofilatto.
E' una trattenuta indebita se nel contratto non è specificato un termine minimo di preavviso.
Se non è indicato niente non valgono automaticamente i SEI MESI di preavviso, è un'invenzione del proprietario. La Legge 431/98 disciplina, all'art. 3, solo i termini per la disdetta da parte del locatore, non quelli per il conduttore. Se viene data al conduttore la possibilità del recesso anticipato, deve essere indicato un termine minimo di preavviso nel contratto, altrimenti vale ciò che ti ho detto prima, puoi recedere quando vuoi avvisandolo anche dall'oggi al domani e perdendo eventualmente solo l'importo della mensilità già pagata e non usufruita (perchè così è pattuito nel contratto).
Inoltre la cauzione è destinata a coprire eventuali danni ai locali, bollette non rimborsate ecc.., non il mancato preavviso o canoni non riscossi.
Comunque, a conclusione, devo dirti che un contratto ad uso transitorio per due anni NON ESISTE e NON E' STIPULABILE nella nostra legislazione. Pertanto è un contratto invalido, nullo, che ricade in una normale locazione ai sensi dell'art. 2 della Legge 431/98.
L_431_1998.pdf
Vedi l'allegato 934
Questo è quello che ho trovato riguardo i contratti transitori e del relativo canone, in cui si specifica che deve rispettare gli accordi locali. Ho le idee sempre più confuse...
"Un’altra esigenza cui il legislatore ha cercato di venire incontro è quella di quanti si trovano a vivere in una città diversa per esigenze di vario tipo (ad esempio esigenze di salute, contratti di lavoro a termine, stage o simili, ad esclusione dei motivi di studio universitario, per cui è individuata una species contrattuale a parte, come vedremo a breve) ma che, comunque, hanno una durata limitata nel tempo. Nella normativa previgente, per siffatte circostanze era stipulabile un contratto detto “uso foresteria”: proprio per scongiurare gli abusi che erano stati compiuti nel ricorrere a questa tipologia contrattuale, anche al di fuori delle reali condizioni che ne legittimavano l’utilizzo, nel 1998 si è pensato di sostituirla con una che presenta, all’opposto, un rigore burocratico tale da scoraggiarne fin troppo l’uso, come ha osservato autorevole dottrina. Si tratta dei contratti di natura transitoria, disciplinati dall'art. 5 della legge 431/98 e dall' art. 2 del decreto ministeriale del 5 marzo 1999, sostituito, a sua volta, dal decreto del 30 dicembre 2002.
La loro durata deve compresa fra uno e diciotto mesi e possono essere stipulati, anche in questo caso utilizzando uno dei modelli predisposti dagli uffici competenti, soltanto al ricorrere di certe esigenze abitative di tipo transitorio, che andranno non solo dichiarate, ma anche accuratamente documentate (ad esempio attestato di iscrizione allo stage). Per quanto concerne il canone, esso è oggetto di libera pattuizione solo al di fuori delle città “ad alta tensione abitativa” e dai Comuni ad esse limitrofi. In questi ultimi, infatti, il canone deve corrispondere alle tabelle proposte dai Comuni di appartenenza, che fanno riferimento ai canoni convenzionati."
fonte:LA LOCAZIONE - Il contratto di natura transitoria