@uva
La locazione per un tempo determinato dalle parti (è il caso del “transitorio”) cessa definitivamente “con lo spirare del termine”, senza necessità di disdetta, recita il primo comma del 1596.
Il 1597 dispone che il contratto di locazione deve considerarsi rinnovato, nel caso di locazione per un tempo determinato se, “scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata”.
La nuova locazione o comunque il nuovo periodo di durata del rapporto, chiamalo come vuoi, sarà regolato dalle stesse condizioni della precedente, ma con un’importante differenza: la durata non è più quella fissata dalle parti per il primo periodo, ma, se ci si attiene alla disciplina codicistica, cioè ai sensi del secondo comma del 1597 “quella stabilita per locazioni a tempo indeterminato” e cioè la durata di un anno, salvo usi locali, se l’alloggio non è arredato, e, invece, se lo è, la durata corrispondente all’unità di tempo cui è commisurata la pigione, secondo quanto dispone il 1574.
Tuttavia, il transitorio è un contratto regolato non dal codice civile, ma da una normativa speciale standardizzata, la 431 del 1998 e i suoi decreti ministeriali attuativi che si sovrappongono a quella generale codicistica riguardo la durata del contratto rinnovato, cosa che induce alcuni a ritenere riconducibile la locazione transitoria rinnovata alla medesima durata di quella originaria, esattamente come accade ai transitori per studenti universitari, per non stravolgere la specifica connotazione locativa di questo tribolato contratto.
La locazione per un tempo determinato dalle parti (è il caso del “transitorio”) cessa definitivamente “con lo spirare del termine”, senza necessità di disdetta, recita il primo comma del 1596.
Il 1597 dispone che il contratto di locazione deve considerarsi rinnovato, nel caso di locazione per un tempo determinato se, “scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata”.
La nuova locazione o comunque il nuovo periodo di durata del rapporto, chiamalo come vuoi, sarà regolato dalle stesse condizioni della precedente, ma con un’importante differenza: la durata non è più quella fissata dalle parti per il primo periodo, ma, se ci si attiene alla disciplina codicistica, cioè ai sensi del secondo comma del 1597 “quella stabilita per locazioni a tempo indeterminato” e cioè la durata di un anno, salvo usi locali, se l’alloggio non è arredato, e, invece, se lo è, la durata corrispondente all’unità di tempo cui è commisurata la pigione, secondo quanto dispone il 1574.
Tuttavia, il transitorio è un contratto regolato non dal codice civile, ma da una normativa speciale standardizzata, la 431 del 1998 e i suoi decreti ministeriali attuativi che si sovrappongono a quella generale codicistica riguardo la durata del contratto rinnovato, cosa che induce alcuni a ritenere riconducibile la locazione transitoria rinnovata alla medesima durata di quella originaria, esattamente come accade ai transitori per studenti universitari, per non stravolgere la specifica connotazione locativa di questo tribolato contratto.