Ogni decisione riguardo un contratto di locazione ad uso abitativo in solido, deve essere assunta dai conduttori unanimamente, compresa la decisione di risolvere in anticipo il contratto: il locatore non può sciogliere unilateralmente il rapporto (può farlo, di fronte ad un giudice, solo per una condotta inadempiente del conduttore, che qui non sussiste).
Quindi, per far cessare “ante tempus” un contratto di locazione cointestato a tre conduttori per poi stipulare altri tre distinti contratti per singola stanza, occorre che tutti i tre co-inquilini siano d’accordo, perché, se uno dei tre non acconsente o si oppone (ad esempio su eventuali costi aggiuntivi), la risoluzione per mutuo consenso di un contratto ,che deve rivestire la stessa forma prevista per la sua stipula, ovvero quella scritta, salta
- in questo caso, nulla vieta di stipulare oggi, 19 agosto 2024, un contratto di locazione parziale (stanza) ad uso abitativo per data futura (inizio: 1° luglio 2025; termine: 31 luglio 2025) in capo al solo conduttore-borsista, registrandolo entro 30 giorni dalla stipula -
salvo il caso in cui quest'ultimo (è il conduttore-borsista che ha interesse a prolungare il rapporto) vada ad una transazione con gli altri conduttori, ad esempio si faccia integralmente carico di eventuali ulteriori esborsi economici: ad esempio per la nuova asseverazione sindacale (il “vecchio” attestato di rispondenza non lo puoi riciclare se i nuovi contratti per stanze hanno un diverso contenuto e una variazione del canone), per la risoluzione del vecchio contratto e per la registrazione dei nuovi (se in IRPEF).
Con la stipula di tre nuove locazioni convenzionate sorge in capo al locatore un doppio obbligo di legge (art.13, co.1 della legge 431/1998): quello di comunicarne la registrazione sia ai conduttori che all’eventuale amministratore di condominio (copia della ricevuta telematica o estratto del contratto recante gli estremi di registrazione) nei successivi 60 giorni.