dan1

Membro Attivo
vorrei affittare un appartamento di mia proprieta' sito in una localita' turistica della riviera adriatica.
Ho letto che nella mia zona il tutto e' regolamentato dalla legge regionale 16/2004.
Mi sorgono tuttavia alcuni quesiti:
1) in caso di locazione inferiore ad un mese, se il conduttore e' straniero (si deve differenziare se U.E. ed extra U.E. ?) e' obbligatorio fare la denuncia di cessione di fabbricato (detta anche denuncia anti-terrorismo ?)
2) ho letto su un sito che tali contratti, pur non prevedendo se inferiori ad un mese, la registrazione del medesimo, deve essere in forma scritta ai sensi del Dpr. 431/98, ma che vi e' anche l'obbligo di apporre una marca da bollo da 14,62 euro (pensavo fosse sufficiente in carta libera) e che alla relativa ricevuta di pagamento deve essere apposta una marca da 1,82 euro.
Mi potete confermare tutte queste considerazioni ?

grazie a chi vorra' gentilmente rispondere

Daniele
 

Mariangela Morelli

Membro dello Staff
La cessione del fabbricato è obbligatoria se l'immobile viene locato per un periodo superiore ad un mese.
Il contratto anche se inferiore in base al 4^ comma dell'art. 1 della L. 431/98 deve avere la forma scritta per essere regolare ma non va registrato.
Le marche da bollo ti consiglio di apporle eventualmente in caso di necessità di registrazione (in caso di controversia) eventualmente pagando la relativa sanzione per ritardato acquisto ed apposizione della marca del 10%.
La marca da bollo per i pagamenti superiori a Euro 77,00 è da apporre sulla ricevuta a carico del conduttore.:fiore:
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Comunicazioni e richieste
Cessione di fabbricato
Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo
superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare
all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta
ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente
deve richiedere al cessionario (d).
a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o
privata)
ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di
un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o,
ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome
proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante
legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere
obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il
modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità,
neppure l’eventuale conoscenza personale.
b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza
dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non
del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve
avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità
al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque
uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in
costruzione.
d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica
Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di
r i t o r n o .
da : http://poliziadistato.it/pds/file/files/modulo_cessione_di_fabbricato.pdf
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Per quanto attiene il Conduttore Comunitario non necessita a parere di chi scrive nessuna comunicazione stante il fatto che per questi è prassi ordinaria trascorrere un mese di vacanza in Italia ( diversamente si dovrebbero fare milioni di comunicazioni tanti sono i comunitari che frequentano l'Italia in Estate)
Per il cittadino extracomunitario occorre quantomeno esigere fotocopia del Passaporto con il visto Turistico di ingresso o meno se non richiesto ( es. non necessita a Svizzeri, Croati, ossia Paesi NON CEE ma confinanti)
Cio' anche al fine di prevenire le sanzioni penali vigenti per aver ospitato cittadini extracomunitari illegalmente entrati in Italia
 

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