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Membro Assiduo
Professionista
E'lecito inserire in un contratto di licazione NON abitativo la seguente clausola:
-il conduttore autorizza il locatore all'accesso forzoso nell'immobile in caso di sua irreperibilita'.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
a mio parere è clausola illegittima che contrasta persino con norme costituzionali (inviolabilità del domicilio p.es. )

Diverso il caso: il C. autorizza il L. ad accedere all'appartamento con le chiavi di scorta, in caso di assenza del conduttore nell'ipotesi di incendio scoppio e via dicendo.
 

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Membro Assiduo
Professionista
Alt
Ho specificato Immobile ad uso NON abitativo.
Quindi NON residenziale.
Negozio,laboratorio,magazzino,garage,etc
Inviolabilità del domicilio,ma appunto si tratta di immobili NON residenziali.
Non si può eleggere domicilio in un negozio,garage,magazzino.

Beh il caso contemplato e che assilla moltissimi locatori è l'IRREPERIBILITA' del conduttore,che comporta un grave danno in sede di sfratto.Per quanto gli atti esecutivi in caso di irreperibilità vengono depositati presso la segreteria del comune,o meglio via PEC Pubblica,obbligatoria sia per ditte individuali che societa,ne passa prima che il locatore possa accedere nell'immobile.

Propongo:

Clausola:

il conduttore autorizza sin d'ora il locatore all'accesso forzoso nell'immobile nel caso di sua irreperibilità nell'ipotesi di incendio,scoppio,perdita di gas,guasto all'impianto elettrico,allagamento,etc

Il locatore almeno ha un motivo per accedere al locale,poi si vedrà.....

Propongo accesso forzoso,quindi facendo saltare le serrature dell'immobile ad uso NON residenziale,in quanto è ,immagino più difficile far accettare al conduttore che il locatore mantenga nella sua disponibilità chiavi di accesso al locale
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho specificato Immobile ad uso NON abitativo.
Quindi NON residenziale.
Negozio,laboratorio,magazzino,garage,etc
Inviolabilità del domicilio,ma appunto si tratta di immobili NON residenziali.
L'art. 614 c.p. fa riferimento all'abitazione altrui, o a un altro luogo di privata dimora, o alle appartenenze di essi.
La norma stessa e la giurisprudenza, anche di legittimità, non restringe il concetto di "privata dimora" a quello di abitazione, e quindi vanno compresi nel primo tutti quei luoghi dove si svolge qualsiasi attività inerente alla vita privata del soggetto che si debba esplicare al di fuori delle ingerenze altrui. Quindi gli studi professionali o gli uffici commerciali localizzati al di fuori dell'abitazione costituiscono "privata dimora" ai fini della configurabilità del delitto.
Non si può eleggere domicilio in un negozio,garage,magazzino.
Il domicilio di una persona, ex art. 43, comma 1 c.c., è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Non ha nulla a che fare con il luogo di dimora (abituale o no) di una persona.
Ex art. 46 c.c., per le persone giuridiche, si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio.
Ex art. 47 c.c. si può eleggere, per iscritto, "domicilio speciale" per determinati atti o affari.
 
Ultima modifica:

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Membro Assiduo
Professionista
Mille grazie
Molto bene
Ma in ogni caso il problema da me proposto e'utile a tutti risolverlo opportunamente:
-il conduttore autorizza il locatore all accesso nell immobile locato nel caso di sua irreperibilita ,in caso di incendio,scoppio allagamento,perdita di gas,etc
L accesso avverra con le chiavi di scorta che il conduttore autorizza sin d ora il locatore a consrrvare.

Cosi la clausola e'lecita.

Ma vai a far accettare al conduttore una clausola simile,ossia che il locatore conservi una copia delle chiavi.

Per questo proponevo l'accesso forzoso,per i suindicati eventi

Sembra una clausola banale e superflua,invece e'oggigiorno essenziale.
Metti il caso ,sempre piu comune di attivita locate a cittadini extracomunitari,residenti in italia,ma non proprietari di immobili.
In un lampo prendono un aereo e tornano al loro Paese,scomparendo.
E il povero locatore subisce oltre il danno la beffa della giustizia italiana che impiega anni per l esecutivita dello sfratto
Concorderete che inserire una clausola di accesso all immobile,ripeto non abitativo(in quel caso non si affitta,ma si subaffitta una porzione dell appartamento)e'doverosa.

Cosa proponete?
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Per me è una clausola illegittima, anche se viene accettata nel contratto, in caso venisse messa in uso e ti denuncia che manca della merce come la mettiamo?
 

Lizzie

Membro Attivo
Proprietario Casa
Anche se la clausola fosse legittima, come potrebbe tutelarsi il proprietario da un eventuale accusa di furto? Per me è da scartare assolutamente.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
a
Anche se la clausola fosse legittima, come potrebbe tutelarsi il proprietario da un eventuale accusa di furto? Per me è da scartare assolutamente

Con una dichiarazione che lo solleva da tale responsabilità attestando fra l'altro che all'interno della unità il conduttore non detiene oggetti di valore (ai ladri interessano solo preziosi e denari; di televisori non sanno che farne e ormai ognuno di noi ha computer portatili che si porta con se ; per cui non rimane nulla di interessante da sottrarre )

Caso reale: fra il 12 ed il 25 giugno vado in Sicilia. La mia vicina (di cui ovviamente mi fido) accudisce la mia adorata musetta (gatta ) : per sua tranquillità le ho fatto una dichiarazione in cui la sollevo da qualsiasi responsabilità ( di ogni genere ) sia in ordine a furti, incendi e quant' altro .....fino addirittura ( questo si che mi turba) da possibili indicenti che potessero accadere alla mia amata felina.
E' evidente che tale manleva ha valore giuridico
 

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Membro Assiduo
Professionista
Ottimo
Strada percorribile.
Per quanto l accesso forzoso causa irreperibilita conduttore,per determinati e circoscritti eventi e'preferibile.
Con la postilla che il conduttore solleva il locatore dall accusa di furto,e che dichiara che all interno del locale non ci sono oggetti di valore,di facile asporto.

E'scritta male ,ma cominciamo ad avvicinarci al dunque?
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Questi sono i risultati che il famelico legislatore produce con le leggi che licenza...I poveri locatori,disgraziati fuori ogni misura, si devono arrovellare per inventarsi qualche cavillo per ridurre senza certezze l'impatto impositivo che li asfissia. Possibile che non ci sia in giro qualche personaggio di potere in grado di sollevare la risoluzione delle storture almeno in campo mediatico??? A che servono le decine di associazioni e quante altre comunità come Propit se poi le lamentele restano lettera morta??? Quando si sveglieranno da un coma che sembra profondo e persistente??? Se almeno avessimo una giustizia più efficiente e rapida potremmo nutrire un minimo di speranza. Cosa ne pensa il nostro staff??? QPQ.
 

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