Per la città di Milano ho reperito questo:
5.2 CONTRATTO TIPO PER LE LOCAZIONI AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del “Contratto tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui all’allegato B, del D.M. 5 marzo 1999.
Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all’art. 2, comma 1 del D.M. 5 marzo 1999.
Ai fini della qualificazione dell’esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, come previsto dalla clausola n. 1 e dalla clausola n. 3 del contratto tipo locale (allegato 3) sono individuate le condizioni seguenti:
a) quando il locatore abbia l’esigenza di adibire l’immobile ad abitazione propria dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- separazione o divorzio;
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.
e/o
b) quando il conduttore abbia l’esigenza di abitare l’immobile per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- separazione o divorzio;
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.
L'accordo territoriale completo è comunque reperibile qui:
Accordo per la citt di Milano
5.2 CONTRATTO TIPO PER LE LOCAZIONI AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del “Contratto tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui all’allegato B, del D.M. 5 marzo 1999.
Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all’art. 2, comma 1 del D.M. 5 marzo 1999.
Ai fini della qualificazione dell’esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, come previsto dalla clausola n. 1 e dalla clausola n. 3 del contratto tipo locale (allegato 3) sono individuate le condizioni seguenti:
a) quando il locatore abbia l’esigenza di adibire l’immobile ad abitazione propria dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- separazione o divorzio;
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.
e/o
b) quando il conduttore abbia l’esigenza di abitare l’immobile per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- separazione o divorzio;
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.
L'accordo territoriale completo è comunque reperibile qui:
Accordo per la citt di Milano