massimo954

Membro Attivo
Sto preparando il contratto di locazione temporanea (11 mesi) per un giovane con contratto di lavoro in città a Imperia (città ad alta tensione abitativa) per la durata di questo tempo: la domanda:
. compongo il contratto con il programma di locazione dell'Agenzia delle Entrate (contratto transitorio), specifico in esso il contratto breve di lavoro del mio inquilino, e specifico che il canone è concordato (ho compilato una tabella con dati definiti da Comune di Imepria e associazioni Inquilini della città) e lo allego al contratto; il contratto ,lo firmiamo e ne conserviamo una copia ciascuno (prop. e inquilino);
- registro il contratto in modo telematico con Siria e in esso specifico la durata, il canone ed altro, ma soprattutto indico canone concordato.
Va bene o ho dimenticato qualcosa?
Grazie
Martino
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Non va forse indicata la dichiarazione del datore di lavoro del futuro inquilino circa la durata del contratto?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Basta indicare nel contratto che l'esigenza di transitorietà manifestata dal conduttore è dovuta alla necessità di svolgere un'attività lavorativa a tempo determinato presso l'azienda X sita in Y, attività che avrà termine in data GG-MM-AA.
Prima della scadenza del contratto il conduttore dovrà confermare l'esigenza di transitorietà mediante una raccomandata a.r. che dovrà essere inviata al locatore.
Se l'inquilino produce una copia della lettera d'assunzione è bene tenerla agli atti, senza necessità di allegarla al contratto.
La procedura di registrazione va bene.
 

w2fdr

Membro Attivo
Proprietario Casa
Anche questo contratto puo aderire alla cedolare secca ?
Cambia cosa se il comune non è ad alta denzità ??
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
1. Tutti i contratti ad uso abitativo (salvo se stipulati da un professionista nell'esercizio di impresa) possono godere del regime fiscale della cedolare secca.
2. Cambia. I contratti agevolati nei comuni non ad a.d.a. non godono delle agevolazioni.

Art. 8. L. 431/98
(Agevolazioni fiscali).
RIDUZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI DEL CALCOLO DELLA IMPOSTA DI DEGISTRO
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 3 comma 2 Del Dlgs 14/03/2011 n. 23
... Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta al 19 per cento (15 per cento dal 2013). ...
 

beauty

Membro Junior
Mi sembra che i contratti a canone concordato siano possibili anche in comuni non ad alta densità abitativa. In questo caso non c'è agevolazione IRPEF (sconto del 30%) ma rimane la cedolare secca al 15%. O no?
 

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