In linea di principio, il comproprietario può impedire agli altri comproprietari di affittare l'immobile a terzi, solo ove sia possibile un uso diretto del bene immobile da parte di tutti i comproprietari. Si veda, in questo senso, la Cassazione 22 novembre 1984, n°6010, per la quale "l'uso indiretto della cosa comune - nella specie, mediante locazione - può essere disposto con deliberazione a maggioranza dei partecipanti alla comunione (o, in mancanza, dal giudice, cui ciascuno di questi può ricorrere) soltanto quando non sia possibile l'uso diretto dello stessi bene per tutti i partecipanti della comunione, proporzionalmente allo loro quota, promiscuamente, ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi. Di conseguenza, in mancanza di tali condizioni, è nulla la delibera assembleare che a semplice maggioranza dispone l'uso indiretto della cosa in comunione.". Ove l'immobile non sia utilizzabile direttamente dai comproprietari, i titolari del bene, che detengono la maggioranza, possono affittare i locali a terzi, a norma dell'art. 1105, comma 2, del codice civile.
In definitiva, basta la firma di un solo comproprietario affinchè il contratto sia valido.