uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Nel 2016 venne stipulata una locazione commerciale con una società conduttrice denominata "ALFA società semplice". Il legale rappresentante che firmò il contratto era Mario Rossi.
Nel contratto (inviato online all'Agenzia delle Entrate allegato al mod. RLI) è indicato il codice fiscale, che corrisponde alla partita IVA.

Ora il conduttore ci avvisa che, in seguito al cambiamento del tipo di società, la nuova ragione sociale è "ALFA S.a.s. di Mario Rossi & C."
Il codice fiscale è rimasto invariato, mentre è stato attribuito un altro numero di partita IVA.
I soci e l'amministratore/legale rappresentante sono sempre le stesse persone.

Devo fare qualche comunicazione all'Agenzia delle Entrate?
Penserei di no, perché il codice fiscale non è cambiato. Ovviamente quando verserò l'imposta di registro annuale col mod. F24 elide lo indicherò come negli anni precedenti, ma scriverò la nuova ragione sociale.

E' giusto così?
Grazie.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non so rispondere. Ma Due cose mi lasciano perplesso.
La prima è che ho sempre pensato che codice fiscale e partita IVA di qualunque società, coincidano
La seconda è la considerazione che nella forma si configura un subentro: di fatto è probabile che anche il tuo comportamento sia accettato-tollerato.
Ma volendo mettere i puntini sulle i, potrebbe essere doveroso comunicare "un subentro": certo: forse ballano 67€
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
codice fiscale e partita IVA di qualunque società, coincidano
So per certo che non è così, perché ho già avuto modo di vedere delle società che avevano un codice fiscale diverso dalla partita IVA.

Forse il codice fiscale non cambia durante tutta la "vita" della società: viene attribuito alla sua costituzione (coincide con la partita IVA) e rimane identico fino alla cessazione. Invece la partita IVA cambia quando ci sono delle variazioni nel tipo di società, come nel caso che ho descritto.
Questa è una mia ipotesi, non ne sono certa!

Mi sembra strano dover comunicare un subentro.
E' cambiato il tipo di società ma i soci sono sempre gli stessi: il legale rappresentante che è quello illimitatamente responsabile (ora socio accomandatario) è la stessa persona. Anche l'oggetto sociale, l'attività, la sede non sono cambiati.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Bene a sapersi e da ricordarsi.
Certo che riesci sempre ad incuriosirmi. Mi stai dicendo che esiste una distinzione giuridica che definisce e differenzia la "trasformazione soggettiva" e "cambio di soggetto"?

Si sarebbe potuto affermare lo stesso principio se invece di costituirsi in sas si fosse trasformata in società di capitali (es srl)?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie @basty e @Nemesis !

Tra l'altro il locatore potrebbe nemmeno essere a conoscenza della "trasformazione soggettiva" del conduttore.
Nel caso che ho esposto, la società conduttrice glielo ha detto con quattro mesi di ritardo. Ma probabilmente la segretaria (che è socia accomandante, figlia dell'amministratore accomandatario) non si sarebbe ricordata di avvisarlo se non si fossero incontrati per un altro motivo.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
differenzia la "trasformazione soggettiva" e "cambio di soggetto"
Io capisco che in caso di "trasformazione soggettiva" il soggetto rimane lo stesso.
Ed è proprio il mio caso: stessa denominazione della società (si chiama sempre ALFA), stessi soci, stessa attività, stessa sede legale e amministrativa.

Se invece si tratta, ad esempio, di una cessione o affitto di azienda, allora è un cambio di soggetto. Non più la società ALFA, ma la società BETA.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Io capisco che in caso di "trasformazione soggettiva" il soggetto rimane lo stesso.
Certamente in lingua corrente, si potrebbe spiegare così: ma anche tu ti sei chiesta in fondo se giuridicamente si possa configurare una sorta di cambio di soggetto.
Di esempi di eccesso di zelo e pignolerie varie ne abbiamo quotidianamente.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Senza voler insegnare nulla a nessuno, riporto qunto segue:
Società semplice
Cos’è

La società semplice (S.s.) costituisce la forma più elementare di società di persone. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l'esercizio di attività agricola. L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese. Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.

Società in accomandita semplice
Cos’è

La società in accomandita semplice (S.a.s.) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
  • gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e idale per l'adempimento delle obbligazioni sociali e, pertanto, sono in una situazione analoga a quella dei soci della S.n.c.;
  • gli accomandanti, ai quali non spetta l'amministrazione, che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, salve alcune eccezioni disciplinate dalla legge.
Il nome della società (ragione sociale) deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione che si tratta di una S.a.s.. Se il socio accomandante acconsente a che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

...........................
N.B.
Tralscio l'aspetto relativo al grado di responsabilità tra i vari soci e l'aspetto riguardante l'amministrazione.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto