Faq su Affittacamere - Attività legate al turismo - Suap - Comune di Prato
La L.R.Toscana n. 42/2000 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo) all’art. 55 disciplina la fattispecie dell’affittacamere, le cui caratteristiche possono essere ritrovate nel D.P.G.R. 18R/2001 pubblicato sul BURT 14 del 3/05/2001.
Art. 54 (affittacamere):
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all'alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di "bed & breakfast"
L’attività di affittacamere consiste, quindi, nel dare il solo “alloggio” in camere situate all’interno di una casa o di un appartamento (senza l’obbligo dell’uso di cucina ma solo con i servizi igienici) in cui devono essere garantiti i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente o almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile.
L’attività di affittacamere, svolta in maniera non professionale si ha nei casi in cui colui che nel proprio appartamento, dove è residente, affitta una o più camere ad altre persone, fornendo i servizi minimi previsti dal regolamento.
Fermo restando l’obbligo di presentare una DIA al SUAP, rilasciare ricevuta fiscale, registrare in Questura le presenze e dotarsi di insegna o targa, l’esercente non ha altri obblighi.
Ricordiamo che, secondo la Legge Regionale, non è necessario il cambio di destinazione d’uso dell’immobile ed il contratto di affitto (se in affitto) che l’esercente avrà stipulato con il proprietario dell’immobile è il classico 4+4 anni, senza la necessità di essere rivisto o nuova stipulazione.
Lo svolgimento di una attività non professionale nel proprio appartamento non modifica l’uso a cui questo è stato destinato.
Diverso sarebbe, invece, il caso in cui l’attività è svolta in forma professionale.Il cittadino deve costituire una ditta o una società, comunicare la DIA in Comune, munirsi di Partita IVA, registrarsi in CCIAA, emettere ricevute fiscali, e registrare le presenze in Questura, trasmettere l’elenco dei prezzi in provincia, e dotarsi di insegna o targa.
In questo caso non vi è la residenza del titolare della ditta nelle abitazioni prese in affitto, per cui il contratto che questi stipula con i proprietari degli immobili non può essere un contratto per la residenza, bensì un contratto di affitto per lo svolgimento di una attività professionale.
Lo svolgimento di una attività professionale di affittacamere necessita, quindi, di un apposito contratto di affitto che tuteli ed informi entrambe le parti sull’uso che si farà degli appartamenti.
Per completezza delle informazioni, analoga interpretazione può essere estesa anche alle Case Appartamenti Vacanze (CAV).
La L.R.Toscana n. 42/2000 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo) all’art. 55 disciplina la fattispecie dell’affittacamere