pieronori

Nuovo Iscritto
Ho concesso nel 2005 il mio appartamento a suo tempo ha mia cognata, in quanto la sua abitazione aveva subito danni a seguito di un alluvione in provincia di Brindisi con un comodato d'uso verbale gratuito. Questo accordo non registrato ma denunciato alla P.S. prevedeva che una volta sistemata la sua abitazione, Lei mi restituiva il mio appartamento. Con il passare del tempo i rapporti di parentela sono cambiati e io mi sono trasferito a Rieti. Nel 2010 vengo a sapere che la ex cognata (separata e con un bambino di circa 10 anni) non solo aveva sistemato la sua abitazione (una villetta con più camere) ma in accordo con la sorella ha realizzato un Bed & Breakfast. Tengo inoltre a precisare che Lei può anche disporre di una camera per dormire dalla madre e anche nell'appartamento della sorella. Alla mia richiesta di restituzione dell'appartamento questa mi è stata negata, per cui mi sono rivolto ad un legale, ma ad oggi ancora non riesco a venire in possesso dell'appartamento dicendomi l'avvocato che i tempi per una causa sono lunghi. Tutto ciò è possibile? Cosa posso fare. Ringrazio anticipatamente per una risposta e vogliate gradire distinti saluti. Pieronori
 

maria55

Membro Attivo
Professionista
Per il comodato gratuito di beni immobili è obbligatoria la forma scritta e la registrazione in termine fisso.
Prova a conoscere le intenzioni della controparte.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Per il comodato gratuito di beni immobili è obbligatoria la forma scritta e la registrazione in termine fisso.
Prova a conoscere le intenzioni della controparte.

Non è esatto. È ammesso il comodato verbale su immobili e questo non è soggetto ad obbligo registrazione.
La registrazione del contratto di comodato su immobili è obbligatoria solo se il contratto è redatto in forma scritta.
Questo è quanto si evince dalla lettura del D.P.R. 26-4-1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e dalla sentenza della Cassazione n. 1083/81.

Detto questo:
Art. 1810 c.c. - Comodato senza determinazione di durata.
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Dunque, poiché per legge il comodatario è obbligato a rilasciare l'immobile su richiesta del comodante, puoi anche sbatterla fuori di casa (magari dopo averle dato un termine a mezzo raccomandata A/R) e provvedere cambiare la serratura.
 

romrub

Membro Ordinario
Sullo sbatterla fuori, sei stato esplicito e documentato, sul cambio della serratura, purtroppo la cosa non sta nei termini che hai prospettato, se non va via di sua volontà, bisogna andare per vie legali, ed il discorso diventa difficile, la risposta che pieronori ha ricevuto dal suo legale è proprio legata all'impossibilità del locatore di fare valere i suoi legittimi diritti, senza ricorre al magistrato, con le conseguenze sotto gli occhi di tutti. Il cattivo è il locatore che richiede il rispetto della legge. Ciao.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma infatti pieronori non è un locatore, bensì un comodante. Chi sta dentro non paga alcunché in termini di corrispettivo e di conseguenza non ha gli stessi diritti e le stesse tutele di una persona che paga un affitto.

Pertanto ribadisco quanto affermato nel mio precedente post.
 

pieronori

Nuovo Iscritto
Ringrazio per la risposta dove mi trovi pienamente d'accordo su tutto, quello che non capisco è il comportamento del mio avvocato che asserisce per per forza una azione legale.
 

romrub

Membro Ordinario
tovrm: A dire il vero quando ho letto di questa amenità, il discorso era relativo ad un professionista che aveva lasciato le chiavi al portiere perche bagnasse le piante, al suo rientro ha trovato l'appartamento, ovviamente completamente arredato, occupato da un parente del portiere. Non è potuto entrare per prendere i suoi effetti personali, fino a quando non ha deciso il giudice ..... mi auguro che gli abbia dato ragione!
I colleghi hanno comunque rappresentato esperienze personali in linea con quel fatto, di inquilini a contratto scaduto, morosi prima, continuando a non pagar dopo, sono stati sloggiati solo alla conclusione dell'azione giudiziaria. E' il possesso che determina il "diritto" all'occupazione, la mancanza dell'eventuale corrispettivo è ininfluente. Ciao.
 

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