Quindi, se ho ben capito, mi resta solo la possibilità del 'contratto libero'!
Solo se vuoi inserire una forfetizzione pura e semplice degli oneri condominiali - (che tu lo voglia o meno, la palazzina in questione giuridicamente, salvo che tu e l'altro proprietario non siate in regime di comunione, cioè siate comproprietari di tutte le unità immobiliari indivise, è, a tutti gli effetti, un condominio minimo che necessità, pena sanzione, di codice fiscale per fruire di eventuali sconti fiscali di lavori edilizi sulle parti comuni), che comunque può rappresentare, senza un reale supporto di spesa effettiva, un peso eccessivo per gli inquilini (in ogni caso, ricorda che, in forza del vincolo di solidarietà, ti ritroveresti comunque a dovere pagare tu gli oneri condominiali, in caso di morosità degli inquilini) - devi necessariamente utilizzare i contratti del canale libero, ove puoi prospettare soluzioni diverse dalla Tabella oneri accessori imposta dal decreto ministeriale del 2002 e derogare liberamente dall'articolo 9 della legge 392/1978 (oneri accessori).
Negli accordi a canale libero le parti possono regolare a loro piacimento tutti gli aspetti del contratto, salvo pattuizioni in contrasto con la legge: dal canone mensile, alla ripartizione delle spese, agli aggiornamenti annuali, all'entità del deposito cauzionale e alla sua fruttuosità, ai diritti del conduttore in caso di riparazioni urgenti, a eventuali penali in caso di ritardata riconsegna dell'immobile ecc.: l'unico obbligo è la durata minima (per un fac-simile:
http://www.sicet.it/documenti/contratti/contratto_ordinario.pdf , ma in questo modello mancano due clausole, quella della informazione e consegna dell'attestato di prestazione energetica e quella della eventuale cedolare secca).
Negli accordi a canone convenzionato, invece, il canone non può superare quello stabilito dall'accordo e le parti hanno maggiori costrizioni, tuttavia, se la clausola in cui si pattuisce la forfetizzazione degli oneri condominiali non può trovare applicazione nei contratti concordati, nè in quelli commerciali, così non si può dire riguardo l'altra clausola che ti interessa, ossia quella che prevede il recesso convenzionale che conceda agli inquilini di "sganciarsi" in solido anzitempo dal contratto, indipendentemente dai gravi motivi richiesti dalla legge, con un termine di preavviso più breve da quello previsto dal recesso legale (patto, converrai, decisamente vantaggioso per gli inquilini), ma senza imposizioni di vincoli di durata minima (i conduttori possono recedere anche dopo un giorno, rispettando il termine di preavviso convenuto).