tenga conto che il contratto che Lei invoca prevede "Il patto di riservato dominio" disciplinato dall’art. 1523 del codice civile ,applicabile anche agli immobili. Il compratore paga rate periodiche. La compravendita è “sospesa” e si perfeziona solo con il pagamento dell’ultima rata. Il compratore durante il periodo di vigenza del contratto è tenuto alla custodia del bene. Sul piano teorico tutto bene; assomiglia (ma giuridicamente diverso ) ad un contratto di leasing. E’ un sistema che nella pratica è poco utilizzato perché in genere il venditore vuole incassare tutto e subito; per la stessa ragione raramente viene applicata un' altra versione: la vendita a rate che prevede la cessione dell’immobile ed il pagamento fatto con cambiali ipotecarie.
--In realtà si preferisce vendere ad un soggetto che contragga il mutuo così che le problematiche future date dall’arresto del pagamento delle rate e la liberazione dell’immobile sia “stornato alla banca mutuante “.--Si pensi al rischio dato da un soggetto che per intervenute difficoltà non effettui manutenzioni all’immobile, non paghi le spese condominiali , fallisca , subisca un licenziamento . La riappropriazione dell’immobile implica spese giudiziarie e legali notevoli e tempi biblici. Se l’interruzione dei pagamenti avviene nei primi anni addirittura può conseguire una perdita. Inoltre vi sono altre condizioni che “ ingrippano” il meccanismo , vedi art. 1525 (mancato pagamento di una rata non è considerato inadempimento) o art. 1526 ferruginoso ( risoluzione del contratto)
Sono fastidi insomma che il venditore in genere non gradisce affrontare—
Invece per ragioni sociali e di pubblica utilità l’art. 1523 trova maggiore interesse in ambito pubblico ( esempio quando il venditore è una cooperativa o Aler)