raflomb
Membro Assiduo
Non occorre nessun intervento sugli impianti domestici se questi sono in regola con le norme precedenti, ossia se ci sono tutte le certificazioni di sicurezza anche se queste sono precedenti al nuovo Regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici. In caso di vendita o di affitto di un appartamento, invece, il contratto non si può fare se non c'è la certificazione, a meno che la controparte non accetti espressamente, e per scritto, che gli impianti possono non essere a norma. Sono le due importanti precisazioni contenute in una una Circolare del ministero dello Sviluppo Economico che fa chiarezza su alcune questioni interpretative sul Regolamento entrato in vigore il 27 marzo.
Nessun intervento sui “vecchi”impianti – Il primo importante chiarimento è dunque quello che riguarda tutti gli impianti. Si deve fare qualcosa, oggi, per mettersi a norma? No, è la risposta del ministero: la sicurezza degli impianti – precisa infatti il testo - deve essere valutata in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. E inoltre “nessuna norma del regolamento, pone un nuovo generale obbligo di procedere all'adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.” Quindi nessun controllo e nessuna spesa da mettere in conto. Quando si cede l'appartamento - Chi si appresta a vendere casa, invece, deve tener conto del fatto che il Regolamento rende obbligatorio consegnare a chi compra tutta la documentazione sulla sicurezza degli impianti e questo deve risultare dal rogito. Non è una novità, visto che legge lo impone fin dal 1991, ma ora quest'obbligo è stato meglio precisato come “garanzia del venditore” , e inoltre la Circolare ribadisce che la documentazione sulla sicurezza va consegnata al momento in cui l'immobile viene ceduto, non solo in vendita ma anche in affitto o comodato gratuito.
Nessun intervento sui “vecchi”impianti – Il primo importante chiarimento è dunque quello che riguarda tutti gli impianti. Si deve fare qualcosa, oggi, per mettersi a norma? No, è la risposta del ministero: la sicurezza degli impianti – precisa infatti il testo - deve essere valutata in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. E inoltre “nessuna norma del regolamento, pone un nuovo generale obbligo di procedere all'adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.” Quindi nessun controllo e nessuna spesa da mettere in conto. Quando si cede l'appartamento - Chi si appresta a vendere casa, invece, deve tener conto del fatto che il Regolamento rende obbligatorio consegnare a chi compra tutta la documentazione sulla sicurezza degli impianti e questo deve risultare dal rogito. Non è una novità, visto che legge lo impone fin dal 1991, ma ora quest'obbligo è stato meglio precisato come “garanzia del venditore” , e inoltre la Circolare ribadisce che la documentazione sulla sicurezza va consegnata al momento in cui l'immobile viene ceduto, non solo in vendita ma anche in affitto o comodato gratuito.