A Dicembre 2019 arriveremo a 12 anni dalla stipula del contratto 4+4 automaticamente rinnovato nel 2015.
L'occupante è una persona che, seppur pagando, sta causando grosse problematiche al condominio e a noi con frequentazioni non chiare dell'immobile da parte di terzi.
Per farla breve vorremmo capire se un contratto 4+4, nelle successive rinnovazioni mantiene la possibilità della disdetta per finita locazione dopo gli ulteriori 8 anni (quindi 2 finestre in 16 anni) oppure consente, solo dopo il primo rinnovo, di avere queste finestre ogni 4 anni.
Su un sito, che non cito, si parla di una sentenza dell'1 febbraio 2016 che così dispone:
“ove la disdetta non sia stata intimata entro la scadenza del secondo quadriennio – come nel caso di specie – il contratto è rinnovato ulteriormente alle medesime condizioni, ma tale previsione legislativa non può che intendersi nel senso di un rinnovo quadriennale, risultandone altrimenti una situazione difforme dalla volontà della legge ed eccessivamente sbilanciata a favore del conduttore.
La disposizione, infatti, riguarda solo il primo rinnovo dopo la modifica legislativa; per cui, permanendo il silenzio del locatore fino alla seconda scadenza, il rinnovo tacito può avere luogo per soli altri quattro anni e non per altri quattro più quattro”.
In rete non ho trovato risposte univoche e certe, forse non so interpretare o cercare bene.
La domanda è la seguente... Posso o non posso inviare disdetta per finita locazione entro giugno 2019 (preavviso di almeno 6 mesi)?
Grazie per il vostro tempo,
Andrea
L'occupante è una persona che, seppur pagando, sta causando grosse problematiche al condominio e a noi con frequentazioni non chiare dell'immobile da parte di terzi.
Per farla breve vorremmo capire se un contratto 4+4, nelle successive rinnovazioni mantiene la possibilità della disdetta per finita locazione dopo gli ulteriori 8 anni (quindi 2 finestre in 16 anni) oppure consente, solo dopo il primo rinnovo, di avere queste finestre ogni 4 anni.
Su un sito, che non cito, si parla di una sentenza dell'1 febbraio 2016 che così dispone:
“ove la disdetta non sia stata intimata entro la scadenza del secondo quadriennio – come nel caso di specie – il contratto è rinnovato ulteriormente alle medesime condizioni, ma tale previsione legislativa non può che intendersi nel senso di un rinnovo quadriennale, risultandone altrimenti una situazione difforme dalla volontà della legge ed eccessivamente sbilanciata a favore del conduttore.
La disposizione, infatti, riguarda solo il primo rinnovo dopo la modifica legislativa; per cui, permanendo il silenzio del locatore fino alla seconda scadenza, il rinnovo tacito può avere luogo per soli altri quattro anni e non per altri quattro più quattro”.
In rete non ho trovato risposte univoche e certe, forse non so interpretare o cercare bene.
La domanda è la seguente... Posso o non posso inviare disdetta per finita locazione entro giugno 2019 (preavviso di almeno 6 mesi)?
Grazie per il vostro tempo,
Andrea