D. E' possibile stipulare un contratto di locazione uso abitativo con canone crescente?
----R. Inquadramento normativo: Legge 392/1978 e Legge 431/1998 art. 1571 e ss. c.c. La risposta al quesito è negativa: la ratio delle norme che disciplinano la locazione ad uso abitativo, a partire dalla c.d. Legge sull'Equo Canone (Legge 392/78) è volta alla tutela della parte ritenuta debole del contratto, cioè il conduttore, a favore del quale predispone una serie di limiti e divieti tra i quali quello, appunto, di variazioni in aumento del canone. L'unica eccezione risulta essere l'aggiornamento del canone previsto in sede contrattuale dalle parti, il quale, però, è ricondotto solitamente all'indice di inflazione determinato dall'ISTAT per i beni di consumo in relazione alle famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI), anche se le parti potrebbero stipulare un accordo di locazione ove dedurre un indice di riferimento, per l'aggiornamento del canone, diverso dall'indice ISTAT e dalle medesime compiutamente indicato. Il limite ultimo dell'aggiornamento del canone per mutuo consenso rimane comunque l'equilibrio contrattuale: i canoni aggiornati non devono determinare una situazione economica di maggior favore per il locatore e, ove sorgano contestazioni, spetterà al Giudice apprezzare le condizioni delle parti in relazione alle variazioni concordate e valutare la sussistenza di una sproporzione. L'aggiornamento annuale va sempre espressamente previsto nel contratto: in difetto, il locatore non potrà vantare il diritto a percepire il canone aggiornato ed esso rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto. Se invece l'aggiornamento, di cui alla clausola contrattuale, deve essere richiesto ad istanza del locatore, detta richiesta può esplicitarsi anche soltanto in fatti concludenti, cioè verbalmente.
Inquadramento giurisprudenziale: la giurisprudenza è unanime nell'affermare che, nelle locazioni abitative, il canone non può subire variazioni in aumento durante l'esecuzione del rapporto contrattuale (v. sentt. Cassaz. 15 settembre 2008, n. 23677). Circa la necessità di prevedere l'aggiornamento annuale su base ISTAT o altro nonché sulla possibilità di richiesta per fatti concludenti, v. sentenza Cassaz. 12 ottobre 2002, n. 14655.
Conclusioni: non è possibile stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo prevedendo, sin dall'inizio, che, ad esempio, per le prime quattro annualità, il canone avrà un importo e per il prosieguo del rapporto detto importo sarà aumentato in misura prefissata o comunque stabilire in modo apodittico e senza giustificazione alcuna che si potrà procedere ad aumentare il canone durante il contratto. E' invece possibile pattuire sia l'aggiornamento del canone in base agli indici ISTAT, fino al 100% degli stessi cioè aumentando il canone dell'intera quota percentuale risultante dalle elaborazioni statistiche sia prevedere un diverso indice di aggiornamento.
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Se nel contratto è specificato che lo "sconto" è applicato a fronte di prestazioni od opere realizzate dal conduttore a favore del locatore, si prefigura un "conferimento in natura" soggetto a tassazione.