moralista

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Se il contributo annuale è stato versato nei tempi, nessuna sanzione è porevista basta presentare la proroga e sei a posto, questo è stato fatto dal mio studio non solo una sola ma varie volte, e in diversi uffici, ma nessuno a avuto da ridire, forse sarò stato fortunato?:maligno::preghiera:
 

basty

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nessuno a avuto da ridire,
A parte l'occhiolino che lascia intendere molte cose, credo tu sia stato fortunato, o meglio, ti sia capitato prima della emissione della circolare relativa alla cedolare secca, che ricercherò per completare la documentazione, la quale ribadisce la sanzionabilità dei ritardi anche se in quelle condizioni non è prevista l'imposta. Posizione discutibile, ma è quella che è stata adottata dalla Agenzia delle Entrate credo sulla base del dettato legislativo preso alla lettera.
 

moralista

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Basty x l'occhiolino nessun riferimento al caso, ma ti garantisco che di proroghe ne sono state presentate tante in ritardo e tutte sono state accolte senza nessuna sanzione e presentate in diverse agenzie
 

basty

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basty

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Ai San Tommaso di questa discussione, ecco l'art. del DL 193/2016 .

24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e' sostituito dal seguente:
"3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto
di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata
presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto
non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di
registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente
abbia mantenuto un comportamento coerente con la volonta' di optare
per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti
e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della
dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della
comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione
del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata l'opzione
per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal
verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa
pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione e' presentata
con ritardo non superiore a trenta giorni"
.
 

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