A norma dell’articolo 76, comma 2, del Dpr 131 del 1986 l'imposta di registro deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica, dalla data di registrazione dell’atto. Ma, se il contratto è stato acquisito nel corso di un controllo fiscale, dal quale è emerso che lo stesso non è stato registrato, si applica la registrazione d’ufficio (ex articolo 15, c.1/c Dpr 131), norma prevista per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'articolo 3 (contratti locazione immobiliare) quando, in difetto di prova diretta, gli stessi risultino esistenti in base a presunzioni gravi, precise e concordanti. A norma dell’articolo 76, comma 1, del Dpr 131 del 1986, l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 e non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma dell'articolo 15, lettera c), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio.Quindi, se il fisco è venuto in possesso del contratto non registrato supponiamo in data 10 maggio 2009, da questa data decorrono 5 anni a ritroso per accertare e riscuotere l’imposta.
Il sole 24 ore dicembre 2009
Il sole 24 ore dicembre 2009