Non per spaccare il capello...ma forse le estrapolazioni delle sentenze di Cassazione sono fuorvianti :
La cosa riguardava sempre un nuovo edificio per un impianto realizzato all'origine (quindi nemmeno qui difetto su una riparazione).
Questa Corte ha affermato e ribadito il principio secondo cui in tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (Cass. n. 11740/3003, n. 117/2000 ed altre, precedenti e successive, conformi)
A quanto rilevabile il difetto lamentato non rendeva inutilizzabile l'impianto ma determinava unicamente un aggravio di spesa del 20% annuo.
Quindi le stesse non sono da leggersi in contrasto di quella "specifica" che citavo.
Trattavasi di contestazione per difetti su edificio di nuova costruzione di villetta singola (quindi non un difetto su una manutenzione)Cass. civ. sez. II, 4 ottobre 2011, n. 20307
Trattavasi di difetti all'impianto idrico contestati da un Condominio tramite la rappresentanza del proprio Amministratore contro una cooperativa di costruzione e a cascata tutti le imprese subappaltanti incluso il Direttore Lavori.Cass. civ. sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3040
La cosa riguardava sempre un nuovo edificio per un impianto realizzato all'origine (quindi nemmeno qui difetto su una riparazione).
Questa Corte ha affermato e ribadito il principio secondo cui in tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (Cass. n. 11740/3003, n. 117/2000 ed altre, precedenti e successive, conformi)
A quanto rilevabile il difetto lamentato non rendeva inutilizzabile l'impianto ma determinava unicamente un aggravio di spesa del 20% annuo.
Quindi le stesse non sono da leggersi in contrasto di quella "specifica" che citavo.