PIPPO1964

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Le spese (onorari, tasse etc.) sostenute dal condominio per il recupero del credito nei confronti di un condomino moroso possono essere interamente addebitate a quest'ultimo (nel rendiconto condominiale alla voce "spese personali") ?
 
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User_29045

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FONTE: Spese recupero crediti, paga il condominio o il moroso?

Copio e incollo:

La Cassazione con sentenza 751 del 18 gennaio 2016 fa chiarezza sulla imputazione delle spese legali, distinguendo tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale

La domanda che spesso gli amministratori di condominio si pongono, in ordine alle spese da affrontare per avviare la pratica del recupero dei crediti nei confronti di un condòmino moroso, è quella di come procedere alla imputazione delle stesse, stante i costi, non poco esosi, che all'inizio e nelle more si è tenuti a sostenere, pur con la sola aspettativa di poterli recuperare in seguito.

=> Recupero dei crediti nei confronti dei condòmini morosi

Se la lettera di messa in mora spedita non è concludente, il mal capitato amministratore sarà tenuto a rivolgersi ad un legale a cui affidare la gestione della pratica, demandandogli i compiti del caso.

Ma rivolgersi ad un professionista, come sappiamo, ha un costo non indifferente: se il condominio non dispone di un fondo cassa a cui fare riferimento, gli potrebbe toccare pure la sorte di dovere anticipare le spese di avvio della pratica.

Certamente, il nostro diligente amministratore non sarà in grado di imputare siffatti oneri "stragiudiziali", in sede di rendiconto, direttamente al condomino moroso che ne ha cagionato la necessità del sostenimento.

L'imputazione delle spese iniziale va, infatti, sempre imputata al condominio-creditore. E' stabilito che la delibera assembleare che incida sui diritti individuali del singolo condòmino, imputandogli i costi della procedura stragiudiziale di recupero dei crediti, in mancanza di una sentenza che ne stabilisca la soccombenza, è affetta da nullità ai sensi dell'articolo 1421 codice civile (tra le tante, cfr, Cassazione Civile 24696/2008).

Ciò a significare che tale invalidità può essere rilevata in giudizio da chiunque, ancorché si tratti di un condòmino che ha contributo a costituire la maggioranza assembleare che ha statuito sul merito della questione.

Diverso è, tuttavia, il caso in cui l'assemblea dei condòmini non deliberi in materia di autoliquidazione delle spese legali per una procedura per l'appunto di natura esclusivamente stragiudiziale, bensì statuisca sul merito delle spese legali declinate in calce ad un decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto nei confronti di un condòmino moroso e provvisto di efficacia esecutiva secondo al clausola di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile (a mente del quale: "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione […]").

La Corte di Cassazione, in punto, ha recentemente affermato che una simile statuizione sia da ritenersi affatto incensurabile, riferendo in specie che: "… è legittima la delibera assembleare che, in via ricognitiva, addebiti al singolo condòmino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale - nella specie un decreto ingiuntivo - provvisoriamente esecutivo" (Sentenza nr 751/2016).

Orbene, se realmente una delibera di "autoliquidazione" di spese stragiudiziali da parte del condominio è nulla, dal momento che configura null'altro che una sorta di ragione fattasi di un soggetto che non ha tal potere, si è in grado allora di sostenere a contrario la perfetta legittima di una delibera condominiale che apposti al passivo del rendiconto la spesa giudiziale per il difensore del condominio, come liquidata dal giudice nel provvedimento monitorio, e quindi apposti la medesima cifra nell'attivo, per essere stata corrisposta dal condomino moroso.

Tanto perché la liquidazione è giudiziale, ed è quindi irrilevante la circostanza per cui essa sia contenuta in un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, piuttosto che in una sentenza di primo grado, esecutiva ex lege, ma ancora suscettibile di appello, ovvero in una sentenza di appello, del apri esecutiva ex lege, ma ancora ricorribile.

Ergo, ogni qual volta un amministratore chieda e ottenga, per il tramite di un legale, un decreto ingiuntivo nei confronti di un condòmino moroso, quest'ultimo ben potrà imputare le spese legali liquidate in calce al provvedimento monitorio in capo al medesimo, appostandole tra le passività nel rendiconto, senza rischiare alcuna censura di sorta in sede assembleare.

Viceversa, non sarà in grado di fare altrettanto con le spese legali sostenute dalla compagine per la fase stragiudiziale, non derivando esse da un provvedimento giudiziale di sorta.
 

PIPPO1964

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Grazie. Mi sembra di capire che le spese legali liquidate dal giudice sono certamente imputabili al condomino moroso. Mi resta il dubbio sulle spese legali eccedenti relative anche alla fase giudiziale.
 

Jaems 1

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Salve sono interessato a questa situazione che si è creata nel nostro condominio in sintesi ho letto la risposta è leggendo ma non sapendo nulla di leggi mi chiedo se il condomino moroso che non paga le spese condominiali deve pagare le spese processuali si o no , vi è qualcuno che in sintesi mi indica se si o no . Grazie
 
U

User_29045

Ospite
Grazie. Mi sembra di capire che le spese legali liquidate dal giudice sono certamente imputabili al condomino moroso. Mi resta il dubbio sulle spese legali eccedenti relative anche alla fase giudiziale.

Quelle liquidate dal giudice sicuramente sì, perché vuol dire che il moroso ha perso la causa e deve pagare le spese processuali e naturalmente il saldo condominiale a suo debito.

Per arrivare alla causa vera e propria però inizialmente sono i condomini paganti a doversi fare carico, su base ovviamente millesimale, delle spese per l'avvio del procedimento.

Non a caso, spesso molti amministratori fanno apposita assemblea per decidere il da farsi su un singolo caso di morosità, ben sapendo che inizialmente il condominio deve sostenere un costo che non è proprio indifferente.

Il paradosso è che nel mio caso ad esempio l'amministratore ha fatto proprio così, in assemblea si è presentato anche il moroso che ha concordato un "piano di rientro", successivamente totalmente disatteso, e il moroso continua oggi ad essere sempre più moroso perché quella volta si verbalizzò che avendo il moroso dichiarato di voler aderire al piano di rientro, non c'è più necessità di mettergli la casa all'asta.

Ma oggi la situazione è peggiorata di circa 3000 euro, mi sa che ormai il tizio è "sotto" di 10.000 euro ma il consuntivo 2019 ancora non si vede causa coronavirus. Lo sto attendendo con molta curiosità.
 
U

User_29045

Ospite
il condomino moroso che non paga le spese condominiali deve pagare le spese processuali si o no , vi è qualcuno che in sintesi mi indica se si o no

Il condominio moroso paga le spese processuali comminategli dal giudice.
Ma per arrivare al giudice bisogna anticipare dei soldi (spesso si fanno prioritariamente dei tentativi estragiudiziali affidando il "polpettone" a società di recupero crediti, le quali naturalmente falliscono nell'intento perché il furbone non risponde ai numeri di telefono che non conosce, e non ritira le raccomandate), e questi soldi li pagano i condomini che devono aver autorizzato l'amministratore a procedere in tal senso.

Nel mio condominio abbiamo una situazione che si protrae così dal 2012, e considera che siamo nel 2020 e sono 8 anni che stiamo con questa zecca succhiasangue senza possibilità di scrollarcela di dosso, un po' per disinteresse dei condomini, un po' per beneplacito dell'amministratore a cui "va bene così" (sue testuali parole quando lo interpellai al telefono su questa questione).

Precisiamo che nel mio caso la "zecca" si è fatta pignorare prima e seconda casa dalla sua ex moglie chiaramente con un accordo ad hoc, in modo che quand'anche gli vendessimo la casa all'asta, il modesto ricavato finirebbe prioritariamente alla ex moglie, e poi - se avanza qualcosa - finirebbe nelle casse condominiali.

Per un tizio così servono gli "spezzadito".

Spero di non dovervi ricorrere, un giorno, quando l'amministratore mi addebiterà 2000 euro per costituire il fondo morosi al fine di fare fronte al buco creato da questo scellerato.
 
Ultima modifica di un moderatore:

Jaems 1

Membro Attivo
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Quelle liquidate dal giudice sicuramente sì, perché vuol dire che il moroso ha perso la causa e deve pagare le spese processuali e naturalmente il saldo condominiale a suo debito.

Per arrivare alla causa vera e propria però inizialmente sono i condomini paganti a doversi fare carico, su base ovviamente millesimale, delle spese per l'avvio del procedimento.

Non a caso, spesso molti amministratori fanno apposita assemblea per decidere il da farsi su un singolo caso di morosità, ben sapendo che inizialmente il condominio deve sostenere un costo che non è proprio indifferente.

Il paradosso è che nel mio caso ad esempio l'amministratore ha fatto proprio così, in assemblea si è presentato anche il moroso che ha concordato un "piano di rientro", successivamente totalmente disatteso, e il moroso continua oggi ad essere sempre più moroso perché quella volta si verbalizzò che avendo il moroso dichiarato di voler aderire al piano di rientro, non c'è più necessità di mettergli la casa all'asta.

Ma oggi la situazione è peggiorata di circa 3000 euro, mi sa che ormai il tizio è "sotto" di 10.000 euro ma il consuntivo 2019 ancora non si vede causa coronavirus. Lo sto attendendo con molta curiosità.
 

Jaems 1

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Grazie per l’informazione è una strada che va percorsa anche perché altrimenti ci sarebbe da parte del condomino una situaIone che porterebbe ad approffitarne
 
U

User_29045

Ospite
Grazie per l’informazione: è una strada che va percorsa, anche perché altrimenti ci sarebbe da parte del condomino una situazione che porterebbe ad approfittarne

Sì, la strada va percorsa per due motivi:

a) Il primo motivo è quello che dici tu: il condomino potrebbe approfittarsene;
b) Il secondo motivo è ancora peggiore del primo: ALTRI CONDOMINI, presi dallo SPIRITO DI EMULAZIONE, potrebbero iniziare a FARE MELINA saltando e dimenticando "casualmente" di pagare le rate, visto che il moroso non viene perseguito.
 

Jaems 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Le spese (onorari, tasse etc.) sostenute dal condominio per il recupero del credito nei confronti di un condomino moroso possono essere interamente addebitate a quest'ultimo (nel rendiconto condominiale alla voce "spese personali") ?
Grazie per l’informazione agiremo in giudizio anche se ci volesse anni non lasceremo che peggiori la situazione di debiti nei confronti del condominio
 

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