Il condominio non può rimanere senza amministratore, per cui se l'assemblea non conferma l'amministratore nemmeno con la maggioranza minima (1/3 e 1/3),
Per la sola conferma dell'amministratore in carica è sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. ( un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ).
Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell'art. 1136 c.c. --- Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701
Infatti quello che ha terminato il mandato rimane in carica in prorogatio imperii;
In tema di condominio di edifici, l'istituto della prorogatio imperii trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condòmini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore, - ha detto la Suprema Corte; che ha subito aggiunto che, conseguentemente, tale istituto - è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina. (Cassazione, sentenza n. 4531/2003)
L’Amministratore di un condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall'assemblea, o dal regolamento di condominio, anche se la delibera di nomina sia stata oggetto di impugnativa dinanzi all'autorita’ giudiziaria, per vizi comportanti la nullita’ od annullabilita’ della delibera medesima, ovvero sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell'assemblea dei condomini. (Cass. Sez. Lavoro, 20/02/1976 n 572)
L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c.civile, conserva in proroga i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio e può continuare ad esercitarli fino a che non sia sostituito con un altro amministratore; (Cass. n. 7256/86)