l'affittuario non può partecipare all'assemblea
No, può partecipare solo se si delibera sul riscaldamento centralizzato e il condizionamento d'aria.
L’art. 10, L. 27-7-1978, n. 392, stabilisce che alle assemblee convocate per deliberare sulle spese e sulle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria il conduttore è legittimato a partecipare in sostituzione del proprietario. Al riguardo si pone il problema di stabilire a chi di questi due soggetti debba essere inviato l’avviso di convocazione. La giurisprudenza ha precisato che la norma in esame non ha comportato modificazioni al disposto di cui all’art. 66 disp. att. c.c., con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, l’avviso deve essere comunicato al proprietario e non anche al conduttore, restando solo lo stesso proprietario tenuto ad informare il conduttore dell’avviso di convocazione, senza che le conseguenze della mancata convocazione del conduttore possano farsi ricadere sul condominio, che rimane estraneo al rapporto di locazione (Cass. 22-4-1992, n. 4802).