Gatta
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Con recente sentenza della Suprema Corte - n. 2548/2010 - concernente una lite condominiale per questioni di parcheggio, si è affermato che
"..la difesa privata di un proprio diritto di possesso, anche col ricorso all'uso di una violenza reale, è consentito a chi subisca un fatto vanificante tale diritto (spoglio), allorquando l'autodifesa segua senza soluzione temporale nell'attualità ed immediatezza l'azione lesiva subìta".
Interpretando il giudicato sarebbe consentita la difesa, ma occorre ch'essa sia esercitata subito.
Il condomino era stato condannato per "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" (ex 392cp), ma la Corte sulla scorta del suddetto principio ha annullato la condanna.
Nella fattispecie il condòmino si era trovato nell'impossibilità di accedere al parcheggio condominiale a causa di un lucchetto al cancello d'ingresso e di un paletto che il "rivale" aveva fissato per delimitare il suo posto ragion per cui aveva deciso di risolvere il problema rimuovendo il paletto.
La Suprema Corte ha insomma ritenuto non sussistere il reato penale, riconoscendo che l'imputato aveva in sostanza (con la rimozione del lucchetto e paletto) esercitato una "legittima difesa" a fronte di "una ingiusta aggressione al libero esercizio del proprio diritto di transito in uno spazio condominiale comune".
Gatta
"..la difesa privata di un proprio diritto di possesso, anche col ricorso all'uso di una violenza reale, è consentito a chi subisca un fatto vanificante tale diritto (spoglio), allorquando l'autodifesa segua senza soluzione temporale nell'attualità ed immediatezza l'azione lesiva subìta".
Interpretando il giudicato sarebbe consentita la difesa, ma occorre ch'essa sia esercitata subito.
Il condomino era stato condannato per "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" (ex 392cp), ma la Corte sulla scorta del suddetto principio ha annullato la condanna.
Nella fattispecie il condòmino si era trovato nell'impossibilità di accedere al parcheggio condominiale a causa di un lucchetto al cancello d'ingresso e di un paletto che il "rivale" aveva fissato per delimitare il suo posto ragion per cui aveva deciso di risolvere il problema rimuovendo il paletto.
La Suprema Corte ha insomma ritenuto non sussistere il reato penale, riconoscendo che l'imputato aveva in sostanza (con la rimozione del lucchetto e paletto) esercitato una "legittima difesa" a fronte di "una ingiusta aggressione al libero esercizio del proprio diritto di transito in uno spazio condominiale comune".
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