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Ollj

Ospite
..tabella di divisione delle spese condominiali, non della tabella di proprietà
L'ho ben colto!
Non a caso ho richiamato la documentazione contabile: Rendiconto/Bilancio.
Ripeto: la divisione delle spese operata dall'amministratore nulla ha a che vedere con i rapporti tra parti (locatore/conduttore) e salvo i casi specifici già indicati, mai va riportata contabilmente nella documentazione ufficiale del Condominio; quanto operato per prassi da molti amministratori (tabella unica con 2 nominatori I. P.) non è solo errato ma anche assai rischioso per il Condominio
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
L'ho ben colto!
Non a caso ho richiamato la documentazione contabile: Rendiconto/Bilancio.
Ripeto: la divisione delle spese operata dall'amministratore nulla ha a che vedere con i rapporti tra parti (locatore/conduttore) e salvo i casi specifici già indicati, mai va riportata contabilmente nella documentazione ufficiale del Condominio; quanto operato per prassi da molti amministratori (tabella unica con 2 nominatori I. P.) non è solo errato ma anche assai rischioso per il Condominio
Quoto al 100%. Ti chiedo solo il riferimento, se non proprio il testo (sarebbe il massimo), a qualche sentenza in merito.
 
O

Ollj

Ospite
Quanto a giurisprudenza, in primis Cassazione n.8755 del 18-08- 1993
"L'art. 10 L. 27 luglio 1978 n. 392 il quale attribuisce al conduttore il diritto di votare in luogo del proprietario nelle assemblee condominiali aventi ad oggetto l'approvazione delle spese e delle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria e di intervenire senza diritto di voto sulle delibere relative alla modificazione di servizi comuni, riconosce implicitamente con il rinvio alle disposizioni del codice civile concernenti l'assemblea dei condomini, il diritto dell'inquilino di impugnare le deliberazioni viziate, sempreché abbiano ad oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Al di fuori delle situazioni richiamate, la norma in esame non attribuisce all'inquilino il potere generale di sostituirsi al proprietario nella gestione dei servizi condominiali, sicché deve escludersi la legittimazione del conduttore ad impugnare la deliberazione dell'assemblea condominiale di nomina dell'amministratore e di approvazione del regolamento di condominio e del bilancio preventivo"

Quanto a diritto positivo:

- art.1118 Cc: "Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali"
- art.1130 bis Cc: "Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica...... La deliberazione è assunta.... e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà"

- art. 1135 Cc: "....all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini....."
 

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