giraffa

Nuovo Iscritto
scusate se intervengo ma stavo leggendo.....e la cosa sinceramente è interessante perchè ogni caso nell'ambito di un condominio è significativo....a mio modesto parere la questione di quel condomino non meritava nemmeno molta considerazione....il Codice Civile parla chiaro, se l'assemblea approva e non vi sono dissenzienti e nemmeno successivamente viene impugnato il verbale stesso, l'obbligo di accettazione è uguale per tutti...se il condomino non paga l'Amministratore sa benissimo che dovrà fare una sua lettera con l'estratto conto del pagamento intimando che se non paga mette le cose in mano al legale....poi se questo insiste il legale gli farà una costituzione in mora con allegato l'estratto conto sollecitando il pagamento della quota entro e non oltre un certo limite temporale dopodichè gli verrà scritto nella stessa costituzione in mora che si procederà col Decreto Ingiuntivo senza preavviso in virtù dell'Art.1130 del C.C.....il condominio anticiperà tutte le spese chiaramente che verranno recuperate col Decreto Ingiuntivo reso esecutivo, che significa in sostanza che se nemmeno in quel caso paga ci sarà azione di pignoramento....le cifre anticipate dal condominio verranno recuperate col pagamento del dovuto da parte del moroso....per quanto attiene all'accordo che il condomino si farà fare i lavori per suo conto tenete presente che se questi lavori modificano o inficiano in un lavoro che ha avuto una approvazione assembleare questi successivi lavori, anche se pagati dallo stesso condomino devono essere soggetti, qual'ora torno a ripetere inficiano l'impianto elettrico o le parti comuni dello stabile, ad approvazione assembleare a scanso di equivoci futuri che possano uscire fuori altri condomini a dire che hanno subito un danno da quei lavori. Ciao a tutti

Infatti.
Le ultime sono che i lavori si fanno come approvato, visto che tra l'altro il c.c. dice:

L'impugnazione delle delibere "annullabili" deve essere proposta necessariamente ed a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data della deliberazione (nel caso ad impugnare siano i condomini presenti all'assemblea), o dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti.
Naturalmente non possono impugnare la delibera i condomini che hanno espresso voto favorevole ad essa (art. 1137 c.c.).
 

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