Si sente talvolta parlare di condominio parziale ma quando si configura questa particolare categoria giuridica ?
Alcuni beni comuni, impianti o servizi esistenti nel condominio possono essere utilizzati solo da alcuni condomini.
In questi casi la presunzione di comproprietà dei beni di cui all'art. 117 codice civile interessa solo i condomini che usufruiscono delle parti parzialmente comuni e solo su costoro graveranno le relative spese condominiali.
La Cassazione civile in una decisione del 2010 ha precisato che "tutte le volte in cui un bene risulti, per obiettive carattersitiche strutturali e funzionali destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio e parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà..." (Cass. sez. II, n. 23851 del 24 novembre 2010)
In questo caso il tetto dell'edificio era parzialmente comune in riferimento a tre nuclei abitativi autonomi dotati di accessi esclusivi.
Dal verificarsi del condominio parziale derivano conseguenze per la gestione e l'imputazione delle spese come detto in precedenza, tuttavia rimane fermo l'obbligo dell'amministratore di occuparsi della manutenzione di queste parti comuni e a tale riguardo i suoi poteri sono analoghi a quelli inerenti le parti del condominio che viceversa sono comuni a tutti i partecipanti alla comunione.
Avv. Luigi De Valeri
Alcuni beni comuni, impianti o servizi esistenti nel condominio possono essere utilizzati solo da alcuni condomini.
In questi casi la presunzione di comproprietà dei beni di cui all'art. 117 codice civile interessa solo i condomini che usufruiscono delle parti parzialmente comuni e solo su costoro graveranno le relative spese condominiali.
La Cassazione civile in una decisione del 2010 ha precisato che "tutte le volte in cui un bene risulti, per obiettive carattersitiche strutturali e funzionali destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio e parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà..." (Cass. sez. II, n. 23851 del 24 novembre 2010)
In questo caso il tetto dell'edificio era parzialmente comune in riferimento a tre nuclei abitativi autonomi dotati di accessi esclusivi.
Dal verificarsi del condominio parziale derivano conseguenze per la gestione e l'imputazione delle spese come detto in precedenza, tuttavia rimane fermo l'obbligo dell'amministratore di occuparsi della manutenzione di queste parti comuni e a tale riguardo i suoi poteri sono analoghi a quelli inerenti le parti del condominio che viceversa sono comuni a tutti i partecipanti alla comunione.
Avv. Luigi De Valeri