Mi capita spesso di ricevere quesiti del genere, sia da parte di anziani condomini disperati a causa dei rumori e dagli schiamazzi, nonchè timorosi per i danni, sia da parte di giovani genitori disperati e indispettiti dall'atteggiamento tenuto verso i loro figli da condomini intolleranti, per cui recentemente ho dato una risposta articolata ad un lettore sul mio BLOG personale; essendo la questione interessante mi pare utile discuterne anche qua.
Le esigenze da tutelare sono due: il diritto dei bambini a giocare e i il diritto degli altri condomini alla tranquillità in condominio.
Norma fondamentale in materia è l'art. 1102 del Codice Civile il quale prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Questo significa che - in linea di massima - i bambini hanno tutto il diritto di giocare nelle parti comuni, essendo dei condomini come gli altri e potendo utilizzare perciò le parti comuni come tutti gli altri.
La giurisprudenza ha precisato da tempo che l'utilizzo delle parti comuni per il gioco non integra un'occupazione degli stessi né un'alterazione della destinazione della cosa comune (Cass. 4479/81).
Più di recente la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata nel 1991 anche dall'Italia) ha riconosciuto al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, nonchè il diritto di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
Ancora più di recente alcuni grandi comuni, tra cui Milano e Torino, hanno esplicitamente riconosciuto il diritto al gioco dei bambini all'interno dei condomini, modificando all'uopo il Regolamento di Polizia.
L'esistenza del diritto al gioco dei bambini pare - a questo punto - abbastanza chiara; altrettanto chiaramente - però - il diritto in questione andrà regolamentato per coordinarlo con i diritti ugualmente esistenti, spettanti a tutti gli altri condomini.
La giurisprudenza ha ribadito che tale funzione spetta al regolamento di condominio, che - ex art. 1130 del Codice Civile - ha il compito di disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini.
Resteranno generalmente valide le regole di rispetto delle fasce orarie pomeridiane e notturne di silenzio (che peraltro andranno ripettate da tutti e non solo dai bambini)
Ma cosa fare se il regolamento di condominio vieta direttamente e assolutamente il gioco dei bambini?
Dipende.
Non sarà inutile ricordare che una pallonata può causare danni anche molto seri (ad esempio, il distacco di una retina dell'occhio o la caduta di un anziano con fratture); per tale ragione il dovere di vigilanza da parte dei genitori non va assolutamente sottovalutato, anche da un punto di vista meramente economico, ove si consideri che un sinistro del genere comporta l'esborso di risarcimenti per svariate migliaia di Euro.
(La fonte del presente intervento è QUI)
Le esigenze da tutelare sono due: il diritto dei bambini a giocare e i il diritto degli altri condomini alla tranquillità in condominio.
Norma fondamentale in materia è l'art. 1102 del Codice Civile il quale prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Questo significa che - in linea di massima - i bambini hanno tutto il diritto di giocare nelle parti comuni, essendo dei condomini come gli altri e potendo utilizzare perciò le parti comuni come tutti gli altri.
La giurisprudenza ha precisato da tempo che l'utilizzo delle parti comuni per il gioco non integra un'occupazione degli stessi né un'alterazione della destinazione della cosa comune (Cass. 4479/81).
Più di recente la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata nel 1991 anche dall'Italia) ha riconosciuto al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, nonchè il diritto di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
Ancora più di recente alcuni grandi comuni, tra cui Milano e Torino, hanno esplicitamente riconosciuto il diritto al gioco dei bambini all'interno dei condomini, modificando all'uopo il Regolamento di Polizia.
L'esistenza del diritto al gioco dei bambini pare - a questo punto - abbastanza chiara; altrettanto chiaramente - però - il diritto in questione andrà regolamentato per coordinarlo con i diritti ugualmente esistenti, spettanti a tutti gli altri condomini.
La giurisprudenza ha ribadito che tale funzione spetta al regolamento di condominio, che - ex art. 1130 del Codice Civile - ha il compito di disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini.
Resteranno generalmente valide le regole di rispetto delle fasce orarie pomeridiane e notturne di silenzio (che peraltro andranno ripettate da tutti e non solo dai bambini)
Ma cosa fare se il regolamento di condominio vieta direttamente e assolutamente il gioco dei bambini?
Dipende.
- Se si tratta di un regolamento assembleare, approvato a maggioranza, tale divieto sarà nullo (non è possibile - infatti - sopprimere ingiustificatamente il diritto anche di un singolo condomino; la delibera che lo facesse è annullabile senza limiti di tempo, secondo giurisprudenza ormai consolidata).
- Se si tratta un regolamento contrattuale la questione è più complicata, in quanto la clausola sottoscritta ha pieno valore contrattuale e quindi vincola le parti; a parere del sottoscritto, però, considerata la generale tendenza a tutelare in maniera sempre più incisiva i diritti dell'infanzia, anche alla luce delle convenzioni internazionali, non è impossibile che possa ottenersi una pronuncia di nullità della clausola che dispone il divieto.
Non sarà inutile ricordare che una pallonata può causare danni anche molto seri (ad esempio, il distacco di una retina dell'occhio o la caduta di un anziano con fratture); per tale ragione il dovere di vigilanza da parte dei genitori non va assolutamente sottovalutato, anche da un punto di vista meramente economico, ove si consideri che un sinistro del genere comporta l'esborso di risarcimenti per svariate migliaia di Euro.
(La fonte del presente intervento è QUI)