Il condominio come noto deve ritenersi custode dei beni e dei servizi comuni e pertanto l'assemblea, opportunamente sollecitata dall'amministratore o dai condomini diligenti, deve adottare tutte le misure necessarie per evitare che questi causino danni ai singoli condomini e a terzi.
Il condominio visto l'art. 2051 del codice civile risponderà dei danni causati anche alle proprietà esclusive dei condomini, ad esempio un box posto sotto un cortile condominiale.
Il condominio, qualora si configuri una situazione potenzialmente dannosa, è anche tenuto a rimuovere le cause del danno in base all'art. 1172 del codice civile "denunzia di danno temuto".
Qualora i danni possano ascriversi a vizi di costruzione del complesso condominiale vi sarà la responsabilità anche del costruttore applicandosi l'art. 1669 del codice civile "rovina e difetti di cose immobili" che prevede la responsabilità decennale dell'appaltatore, qui applicabile al costruttore -venditore, nei confronti del committente e suoi aventi causa ma la denuncia deve essere fatta entro un anno dalla scoperta e comunque il diritto al risarcimento si prescrive dopo un anno dalla denunzia.
Termini questi perentori da non dimenticare per le assemblee e i condomini, spesso restii ad attivarsi formalmente nei confronti del condomino responsabile o del terzo, si dice per non andare incontro alle solite "cause" con le solite spese, talvolta mal consigliati dal condomino tuttologo sempre presente... ovviamente autoproclamatosi esperto del diritto.
Se si configura il caso fortuito il custode, qui il condominio, viene esonerato dalla responsabilità prevista dall'art. 2051.
Il caso fortuito, che il custode dovrà provare in sede giudiziale, comprende anche il fatto del terzo che abbia causato il danno con efficacia causale esclusiva e la colpa del danneggiato entrambi però dovranno essere imprevedibili e inevitabili.
Il condominio visto l'art. 2051 del codice civile risponderà dei danni causati anche alle proprietà esclusive dei condomini, ad esempio un box posto sotto un cortile condominiale.
Il condominio, qualora si configuri una situazione potenzialmente dannosa, è anche tenuto a rimuovere le cause del danno in base all'art. 1172 del codice civile "denunzia di danno temuto".
Qualora i danni possano ascriversi a vizi di costruzione del complesso condominiale vi sarà la responsabilità anche del costruttore applicandosi l'art. 1669 del codice civile "rovina e difetti di cose immobili" che prevede la responsabilità decennale dell'appaltatore, qui applicabile al costruttore -venditore, nei confronti del committente e suoi aventi causa ma la denuncia deve essere fatta entro un anno dalla scoperta e comunque il diritto al risarcimento si prescrive dopo un anno dalla denunzia.
Termini questi perentori da non dimenticare per le assemblee e i condomini, spesso restii ad attivarsi formalmente nei confronti del condomino responsabile o del terzo, si dice per non andare incontro alle solite "cause" con le solite spese, talvolta mal consigliati dal condomino tuttologo sempre presente... ovviamente autoproclamatosi esperto del diritto.
Se si configura il caso fortuito il custode, qui il condominio, viene esonerato dalla responsabilità prevista dall'art. 2051.
Il caso fortuito, che il custode dovrà provare in sede giudiziale, comprende anche il fatto del terzo che abbia causato il danno con efficacia causale esclusiva e la colpa del danneggiato entrambi però dovranno essere imprevedibili e inevitabili.