La Corte Costituzionale a seguito dell'udienza svoltasi il 24 ottobre a Roma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega legislativa del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
In soldoni per le materie che interessano i lettori di propit.it questa decisione comporta che per le controversie condominiali,comodato, locazioni,diritti reali tra cui usucapione, usufrutto e servitù di passaggio, divisioni e successioni, il cittadino che chiede la tutela dei propri interessi a fronte di situazioni illegittime potrà nuovamente rivolgersi direttamente al giudice senza dover avviare il tentativo obbligatorio di mediazione, sostenendone le relative spese non ripetibili in sede giudiziale, obbligo che era stato introdotto dal decreto poi risultato in parte incostituzionale come condizione di procedibilità del giudizio.
Rimane la possibilità per coloro che devono risolvere una controversia in queste materie di rivolgersi comunque agli organismi privati di mediazione in via facoltativa, sempre sostenendone i costi, e nel caso in cui abbiamo già avviato una causa è possibile la mediazione demandata dal giudice cui le parti si sono rivolte.
La condivisibile decisione dei giudici della Consulta è di rilevante importanza per tutti noi utenti della giustizia perchè di fatto pone un argine consistente al processo di privatizzazione della giustizia civile messo in atto dagli ultimi governi.... a tutto scapito del cittadino.
Avv. Luigi De Valeri
In soldoni per le materie che interessano i lettori di propit.it questa decisione comporta che per le controversie condominiali,comodato, locazioni,diritti reali tra cui usucapione, usufrutto e servitù di passaggio, divisioni e successioni, il cittadino che chiede la tutela dei propri interessi a fronte di situazioni illegittime potrà nuovamente rivolgersi direttamente al giudice senza dover avviare il tentativo obbligatorio di mediazione, sostenendone le relative spese non ripetibili in sede giudiziale, obbligo che era stato introdotto dal decreto poi risultato in parte incostituzionale come condizione di procedibilità del giudizio.
Rimane la possibilità per coloro che devono risolvere una controversia in queste materie di rivolgersi comunque agli organismi privati di mediazione in via facoltativa, sempre sostenendone i costi, e nel caso in cui abbiamo già avviato una causa è possibile la mediazione demandata dal giudice cui le parti si sono rivolte.
La condivisibile decisione dei giudici della Consulta è di rilevante importanza per tutti noi utenti della giustizia perchè di fatto pone un argine consistente al processo di privatizzazione della giustizia civile messo in atto dagli ultimi governi.... a tutto scapito del cittadino.
Avv. Luigi De Valeri