dolly

Membro Senior
Professionista
ci potevi arrivare pure tu:fiore: a chiedere chiarimenti in merito al quesito

adimè...non ti arrampicare sugli specchi...:D
post n. 6:
Premesso che non è ben chiaro cosa tu voglia dire,

post n. 8:
Ma prima di dare delle risposte precise, attendo ulteriori chiarimenti dall'O.P. in quanto, come ho già detto, non è molto chiara l'esposizione del quesito.

come vedi, lo avevo scritto prima di te....

e adesso spargiti pure il capo di cenere...:risata:
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se un facente funzioni è chiedere chiarimenti, lascio a te proseguire. e poi sugli specchi ti attacchi TU, e la cenere ti serva per pulirti dopo:disappunto:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Chiedo scusa, ma a cosa serve questo batti e ribatti? Serve solo a sapere chi ha fatto per prima una domanda chiarificatrice all' O.P., oppure a chi spetta l'onore dell'ultima parola? :shock:
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Buona sera forse ho espresso male il mio problema il condominio lo porto avanti senza compenso alcuno cioè gratuitamente.

Sarebbe preferibile continuassi da dove hai iniziato
http://www.propit.it/threads/condominio-e-conduzione-senza-esserne-titolato.28171/
In ogni caso sei dunque un condòmino/amministratore?
Ovvero gestisci il tuo solo condominio?
Se la risposta è sì, con la nuova legge potrai continuare a farlo tranquillamente anche senza alcun titolo o corso frequentato, in quanto per gli amministratori interni sono solo richiesti i requisiti di onorabilità.
Per il 770, vale comunque quanto ho già scritto nella precedente discussione.
 

MariaCaterina

Membro Junior
Professionista
Sono pienamente d'accordo con la risposta data da dolly ma resta comunque il fatto che debba frequentare corsi di aggiornamento periodici.
Saluti
Maria Caterina Natale
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Sono pienamente d'accordo con la risposta data da dolly ma resta comunque il fatto che debba frequentare corsi di aggiornamento periodici.
Saluti
Maria Caterina Natale

No, in quanto la legge 220/2012 statuisce all'art. 25
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
 

MariaCaterina

Membro Junior
Professionista
Scusa Dolly, ma se leggi bene tale specifica riguarda il primo comma della lettera g, ossia "che hanno frequentato un corso di aggiornamento iniziale" restando ferma la seconda parte "l'obbligo di formazione periodica"
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
Saluti
Maria Caterina Natale
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Punto e fine del paragrafo.

Paragrafo seguente e distinto:

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
 

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