Acacerulen

Membro Ordinario
:shock: Un condomino proprietario di un appartamento ha donato al proprio figlio il proprio immobile ma nell'atto ha fatto scrivere che sarà il padre a rappresentarlo nelle riunioni condominiali.
In una assemblea straordinaria il padre a sua volta ha delegato un'altra persona a rappresentarlo. Senza questa delega non si sarebbe avuta la maggioranza a decidere sulla nomina del nuovo amministratore e sul bilancio.
E' valida l'assemblea ?
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Il proprietario è colui che ha il diritto/potere di decidere in assemblea (in questo caso è il figlio).
Il padre può essere delegato dal figlio per partecipare e votare in assemblea (La delega può essere rilasciata per iscritto o anche verbalmente).
Il proprietario (ossia il figlio) può delegare anche un terzo a partecipare e votare in assemblea (In questo caso, se la comunità residenziale non riconosce la titolarità di questo diritto, è opportuno rilasciare la delega per iscritto).
Il padre non ha il potere di delegare un terzo per rappresentare il proprietario in assemblea (Questo potere è in capo soltanto al proprietario).
Tuttavia, se la comunità residenziale riconosce comunque questo diritto del padre di delegare un terzo, fino a quando un condòmino non eccepisce l' annullabilità della delibera, questo stato di cose può permanere.

E' opportuno però rispettare le norme in vigore; pertanto solo il proprietario ha il diritto di delegare un terzo a rappresentarlo in assemblea.
 

Acacerulen

Membro Ordinario
:sorrisone: attenzione, il padre non ha mai informato i condomini che non è più proprietario. Il presidente dell'assemblea è stato nominato proprio nella persona del delegato che poi è stato anche nominato amministratore condominiale.
Il comportamento della doppia delega rientra in un reato di falso, ossia il padre delegato dal figlio non informando i condomini del suo nuovo status abbia commesso un abuso ?
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
La nomina dell' amministratore di condominio è politica (ossia legittimata da una maggioranza qualificata, o ritenuta tale).
Se ti vuoi opporre a questa decisione, è tuo diritto eccepire l' annullabilità della delibera entro trenta giorni dalla votazione (se eri presente e hai votato contro), oppure entro trenta giorni da quando ti viene notificato il verbale (se eri assente).
 

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