dolly

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Professionista
Trib. civ. Genova, sez. III, 2 maggio 2003, n. 1512
In assenza di prova circa l'esistenza di un regolamento contrattuale o convenzionale che stabilisca criteri derogatori, deve applicarsi il criterio legale secondo cui anche i proprietari di unità immobiliari poste al piano terra che non usufruiscono dell'ascensore, essendo comunque comproprietari dell'impianto comune, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelle di ricostruzione, mentre gli stessi sono esonerati ex art. 1123, secondo comma, c.c., dal contribuire alle spese di esercizio e di pulizia di tale impianto.


Ergo, salvo diversa disposizione del RdC, i condòmini del piano terra che non usufruiscono dell'ascensore, non sono tenuti al pagamento delle sole spese di pulizia e di esercizio.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Cara Dolly, non è detto che una sentenza sia corretta (Quandoque bonus dormitat Homerus). Domandina: se in un fabbricato possiedo un box, sono comproprietario dell'ascensore e sono tenuto a pagare qualche spesa ad esso riferentesi? Pensaci bene.
Buna seara!
 

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