Alessia Buschi

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Condanna per diffamazione per gli amministratori che comunicano pubblicamente i nomi di chi è in ritardo con le bollette.

ROMA - Scatta la condanna per diffamazione a carico degli amministratori condominiali che nell'androne del palazzo - ossia in luoghi accessibili a chiunque - affiggono un comunicato dove fanno il nome degli inquilini in ritardo con il pagamento delle bollette per sollecitarne il saldo e avvertire che altrimenti saranno sospese le erogazioni di servizi fondamentali, come la distribuzione dell'acqua. Lo sottolinea la Cassazione, confermando il verdetto di colpevolezza per Pietro A., amministratore di un condominio di Messina. L'uomo aveva affisso sulla porta dell'ascensore, all'ingresso del palazzo, l'elenco dei morosi avvisando che, se entro due giorni non avessero provvisto al saldo, la società municipalizzata erogatrice del servizio idrico li avrebbe lasciati all'asciutto.

Uno dei condomini, Rosario G., lo aveva denunciato per offesa alla reputazione anche perché una parte della mora che lo riguardava era attribuibile al precedente inquilino mentre lui, più volte, aveva anche sollecitato l'amministratore per fare chiarezza sulla sua parte di debito. Ad avviso di Rosario G., quel comunicato affisso all'ascensore aveva l'evidente intento «di sottoporre ad una "pubblica gogna" coloro che non avevano pagato le quote». Sia il Giudice di Pace di Messina, che il Tribunale - con verdetto del 21 gennaio 2011 - gli avevano dato ragione.

Lo stesso è avvenuto in Cassazione che ha ricordato: «integra il delitto di diffamazione il comunicato con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile, non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti, ma ad un numero indeterminato di altri soggetti».

La sentenza. La Suprema Corte, con la sentenza 4364, ha così respinto il ricorso dell'amministratore avvertendolo che avrebbe fatto meglio a «calibrare il contenuto dell'informazione a tale esigenza (di maggior riservatezza) evitando di menzionare anche l'identità dei condomini morosi».
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adimecasa

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alessia finalmente ti sei convinta, che è come dicevo io sui morosi di condominio, che solo in assemblea può essere evidenziato la morosità ciao:stretta_di_mano: :fiore:
 

Alessia Buschi

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L'ho inserita apposta!

Questa sentenza non dice che non si possono consegnare gli estratti conto a chi ne fa richiesta (motivo di discussione del topic precedente), ma che non si può nella maniera più assoluta mettere in bacheca l'elenco dei morosi.

Consegnare gli estratti conto ai condomini che ne fanno richiesta è un conto. Affiggere i nomi dei morosi in bacheca è un altro.

Ciao :stretta_di_mano:
 

adimecasa

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questa è una sentenza se ti viene consegnato, privatamente anche gli estratti conto dei versamenti, ci saranno altre sentenze da allegare al forum, ciao:fiore: :stretta_di_mano:
 

adimecasa

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visiomare le pezze giustificative e i movimenti inerenti ai pagamenti fatti dall'amministratore era per scontato, ma il post iniziale era visionare i morosi del condominio, ora si sta divaricando con il discorso di visionare i movimenti inerenti al condominio, ciao
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Credo che si sia complicando una questione semplice:
- l'amministratore può e deve dire al condomino che glielo chiede se ci sono condomini morosi e chi sono, anche prima che sia stato fatto il riparto dell'esercizio
- l'amministratore non può e non deve affiggere l'elenco dei morosi in luoghi dove possono essere visti anche da estranei al condominio

visiomare le pezze giustificative e i movimenti inerenti ai pagamenti fatti dall'amministratore
e anche i versamenti dei condomini e gli estratti conto della banca
 

romrub

Membro Ordinario
Siamo alle solite, è una sentenza creativa, in quanto a mio parere io diffamo se dò una notizia in maniera tendenziosa, in maniera tale da far capire quello che non è certo che sia. Se dico il falso è calunnia, se dico il vero, al massimo dovrebbe essere violazione della privace, ma non certo diffamazione.
Sono reduce da una sentenza emblematica, in fatto di creatività: riassumo. ho avuto dei danni da chi ha fatto una ristrutturazione nel piano di sotto. Io ho citato la proprietà, sintetizzo al massimo, le parti sono diventate quattro che si sono ripartite il mio indennizzo. Il giudice ha stabilito che il colpevole era una sola delle parti, ha confermato l'indennizzo come versato, ed ha addebitato a me i tre quarti delle spese processuali. Insomma il vero vincitore è stato l'unico condannato, che ha pagato il 25% del danno causato e solo un terzo delle spese. Se faccio un conteggio, probabilmente quello che ha speso di più sono stato io, che ho avuto il torto di subire il danno. Dimenticavo, per arrivare a sentenza sono serviti sette anni e per recuperare quel terzo di spese dovrò fare un'altra causa.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Dimenticavo, per arrivare a sentenza sono serviti sette anni e per recuperare quel terzo di spese dovrò fare un'altra causa.
Il dramma è che la tua storia è assolutamente ordinaria, credo che sia capitato a tanti , me compresa, di subire una vittoria , seppur parziale, vuota di ogni contenuto.
Sono vittorie subite perchè non rendono giustizia, perchè è assurdo che questioni in fin dei conti semplici non possano essere risolte con un'unica causa e in tempi brevi.
 

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