ziggy

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti,
sono proprietaria di una villetta a schiera che appartiene ad un gruppo di cinque case con relativa strada di accesso , detta strada è proprietà indivisa tra i 5 proprietari delle villette, come da rogito notarile identificata con numero di mappale a catasto terreni. Su di essa grava servitù di passaggio a favore di altro lotto di terreno (strada attigua) che è proprietà di un'altro gruppo formato da tre villette la cui strada termina a ridosso della collina .
A seguito di un crollo della strada per la totalità del lotto relativo alle tre villette, e parte contigua della mia
l'amministratore giudiziario ha aperto un codice fiscale come comunione strada ripartendo le spese (che vi assicuro sono altissime) in 8 parti uguali.
La domanda è : è possibile decidere una comunione su due lotti di proprietà distinte che non hanno pari godimento della cosa comune visto che noi 5 non abbiamo mai avuto ragione di entrare nella loro parte di strada dal momento che trattandosi di strada chiusa la usavano legittimamente come parcheggio.
La comunione è legata ad un atto scritto?
Spero che possiate aiutarmi
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Sembrerebbe che l'uso della stradina non sia, ragionevolmente, un uso spalmato in 8 parti, ma risulti un uso maggiore per letre villette poste e servite dalla parte terminale della strada. Da cui verrebbe spontaneo richiedere una ripartizione proporzionale all'utilizzo della strada.
 

ziggy

Membro Attivo
Proprietario Casa
grazie per le risposte,
non mi sono mai posta prima di oggi il problema perchè sul mio atto di acquisto , cosi come per gli altri 4 con i quali sono comproprietaria , non esiste cenno di vincolo o comunione a favore dell'altra proprietà se non la servitù di passaggio per la quale ho sempre pensato che in caso di lavori straordinari sarebbero stati loro in quota minoritaria rispetto a noi a dover contribuire alle spese.
Mi piacerebbe sapere se per costituire una comunione sia necessario un atto scritto e un regolamento della comunione stessa con relativa durata, questo sarebbe molto importante perchè vorrebbe dire che per legge non sono obbligata a condivedere anche le loro spese ...........visto che la minaccia è un ingiunzione immediatamente esecutiva.
grazie
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
La comunione, così come il condominio, sussiste anche se nessuno si prende la briga di costituirla.

Si può definire uno stato di necessità contingente tra due o più soggetti i quali, nel bene e nel male, sono chiamati a gestire i beni e i servizi di cui godono la proprietà e l' uso.
 

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