PasqualeCafiero

Nuovo Iscritto
ho acquistato un immobile che ho intestato alle mie due figlie le quali ancora risiedono con me, per quanto riguarda la comunicazione obbligatoria al Commissariato di P.S. questa va comunque fatta anche se le proprietarie (le mie figlie) risiedono sempre con me?
O va fatta soltanto se varieranno la residenza nella loro abitazione?
saluto tutti e ringrazio per i consigli
 

maidealista

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LA normativa LEGGE 18 MAGGIO 1978 n. 191 (GU n. 137 del 19/05/1978)
CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978 n. 59 Art. 12 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Polizia di Stato - Questure sul web - Bologna
:daccordo:
 

maidealista

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Recentemente l'art.3 comma 3 del D.L 14.03.2011 n.23 (con decorrenza 7.04.2011) ha stabilito che non sussiste più l'obbligo della comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il contratto di locazione. L'art.3 comma 6 dello stesso decreto prevede tuttavia che la comunicazione deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. L'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n.70 (con decorrenza 14.05.2011) ha estesotale esenzione dall'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione.
Cessione di fabbricato
:daccordo:
 

mazza

Nuovo Iscritto
Per quanto riguarda i contratti di locazione ad uso abitativo non esiste l'obbligo della suddetta comunicazione solo se si opta per il regime della cedolare secca.
 

mazza

Nuovo Iscritto
Volevo dire che la registrazione del contratto di locazione se si opta per la cedolare secca assorbe anche l'adempimento relativo alla comunicazione di cessione di fabbricato, ma se si rimane col vecchio sistema di registrazione dei contratti di locazione l'obbligo permane:

Con la pubblicazione del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2011 è cessato l’obbligo di presentazione all’autorità locale di pubblica sicurezza la comunicazione prevista ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge n. 59/1978 convertito con modificazioni, dalla legge n. 191/1978 (così detta comunicazione “antiterrorismo”), relativa alle cessioni di fabbricato limitatamente alle compravendite di immobili o altri diritti reali, in quanto tale obbligo risulta assorbito dalla registrazione del contratto stesso presso l’Agenzia delle Entrate.
L’art. 5 comma 4 del così detto Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 dispone:
“Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. “
Per quanto attiene alle locazioni l’art. 3. Cedolare secca sugli affitti, comma 3, primo inciso, del Decreto Legge 14 marzo 2011 n. 23 dispone:
“Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.”
L’obbligo di provvedere a tale comunicazione viene meno per i soli contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo per i quali si opti per il regime della cedolare secca (previa comunicazione al conduttore e indicazione di tale opzione nel modello di registrazione del contratto) in quanto, anche in tale evenienza, la registrazione del contratto assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione.
Si evidenzia pertanto come l’obbligo di presentare la comunicazione di cessione di fabbricato, entro le 48 ore dalla consegna dell’immobile, rimane invariato per i contratti di locazione per i quali non si sia optato o non sia possibile optare per il regime della cedolare secca, oltre che per i contratti di affitto o di comodato relativi a beni immobili.


http://www.studiobrunello.it/documenti/circolari/comunicazione cessione fabbricato.pdf
 

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