Art. 1809.
Restituzione.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art. 1810.
Comodato senza determinazione di durata.
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Io conosco questi, comunque lascio la parola ai più esperti!
Grazie della risposta margheritabella,
In pratica, cessata causa exitus l'attività di colf, la ex badante dovrebbe restituire la quota d'appartamento che tutt'ora occupa
oppure fare un contratto con i nuovi proprietari e versare i canoni.
ma forse le badanti hanno favoreggiamenti o esiste una apposita legge.
vediamo se c'è qualche esperto in materia, nel frattempo ti ringrazio per l'informazione.
Cordialmente
pagolino